Il costituzionalismo del Novecento, specialmente nel secondo dopoguerra, ha generalizzato il principio della sovranità popolare (il potere di comando).
La Costituzione Italiana afferma che la sovranità appartiene al popolo che la esercita nella forma e nei limiti della Costituzione (art. 1.2).
D'altra parte la sovranità del popolo ha perduto quel carattere di assolutezza che aveva nell'Ottocento a cagione di tre precise circostanze.
--La sovranità popolare non si esercita direttamente, ma viene inserita in un sistema rappresentativo basato sul suffragio universale.
L'esercizio del potere politico da parte delle istituzioni rappresentative deve svolgersi sulla base del consenso popolare, che diventa la condizione preminente di legittimazione dello Stato.
--La diffusione di Costituzioni rigide che hanno una efficacia superiore alla legge e possono essere modificate solamente attraverso procedure molto complesse. Inoltre la preminenza della Costituzione viene, di regola, garantita dall'opera di una Corte Costituzionale.
--L'affermazione di organizzazioni internazionali. A seguito delle due guerre mondiali, si è sviluppato un processo di limitazione giuridica della sovranità "esterna" degli Stati, con la finalità principale di garantire la pace e tutelare i diritti umani. Il processo è stato avviato con il trattato istitutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu) approvato a San Francisco il 26 giugno 1945, che ha come finalità principale il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, e poi con la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo approvata il 10 dicembre 1948 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
La limitazione della sovranità statuale diventa molto più intensa con la creazione in Europa di Organizzazioni sovranazionali, cioè con l'istituzione della Comunità economica europea (istituita nel 1957), della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (istituita nel 1951) e della Comunità europea per l'energia atomica (istituita nel 1957), tutte e tre riunite, a partire dal trattato di Maastricht (1992) nella Comunità europea (Ce). Gli stati membri hanno trasferito a tali organizzazioni poteri rilevanti, attribuendo loro sia la competenza a produrre, in determinati ambiti, norme giuridiche, che sono efficaci e vincolanti per gli Stati e tendenzialmente prevalgono sul loro diritto interno, talora con effetti diretti per i cittadini degli Stati membri, nonchè il potere di adottare, in certi campi (come la politica agricola e la politica monetaria) decisioni prima riservate agli Stati.
Poteri che tradizionalmente definivano il nucleo della sovranità, come il potere normativo e il governo della moneta, sono stati trasferiti a organizzazioni sovranazionali. Le organizzazioni sovranazionali comunque, non possono sostituirsi integralmente allo Stato.
La Corte Costituzionale italiana ha posto come limite all'azione delle istituzioni comunitarie il rispetto di "controlimiti" rappresentati dai "principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale".
La Costituzione Italiana afferma che la sovranità appartiene al popolo che la esercita nella forma e nei limiti della Costituzione (art. 1.2).
D'altra parte la sovranità del popolo ha perduto quel carattere di assolutezza che aveva nell'Ottocento a cagione di tre precise circostanze.
--La sovranità popolare non si esercita direttamente, ma viene inserita in un sistema rappresentativo basato sul suffragio universale.
L'esercizio del potere politico da parte delle istituzioni rappresentative deve svolgersi sulla base del consenso popolare, che diventa la condizione preminente di legittimazione dello Stato.
--La diffusione di Costituzioni rigide che hanno una efficacia superiore alla legge e possono essere modificate solamente attraverso procedure molto complesse. Inoltre la preminenza della Costituzione viene, di regola, garantita dall'opera di una Corte Costituzionale.
--L'affermazione di organizzazioni internazionali. A seguito delle due guerre mondiali, si è sviluppato un processo di limitazione giuridica della sovranità "esterna" degli Stati, con la finalità principale di garantire la pace e tutelare i diritti umani. Il processo è stato avviato con il trattato istitutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu) approvato a San Francisco il 26 giugno 1945, che ha come finalità principale il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, e poi con la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo approvata il 10 dicembre 1948 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
La limitazione della sovranità statuale diventa molto più intensa con la creazione in Europa di Organizzazioni sovranazionali, cioè con l'istituzione della Comunità economica europea (istituita nel 1957), della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (istituita nel 1951) e della Comunità europea per l'energia atomica (istituita nel 1957), tutte e tre riunite, a partire dal trattato di Maastricht (1992) nella Comunità europea (Ce). Gli stati membri hanno trasferito a tali organizzazioni poteri rilevanti, attribuendo loro sia la competenza a produrre, in determinati ambiti, norme giuridiche, che sono efficaci e vincolanti per gli Stati e tendenzialmente prevalgono sul loro diritto interno, talora con effetti diretti per i cittadini degli Stati membri, nonchè il potere di adottare, in certi campi (come la politica agricola e la politica monetaria) decisioni prima riservate agli Stati.
Poteri che tradizionalmente definivano il nucleo della sovranità, come il potere normativo e il governo della moneta, sono stati trasferiti a organizzazioni sovranazionali. Le organizzazioni sovranazionali comunque, non possono sostituirsi integralmente allo Stato.
La Corte Costituzionale italiana ha posto come limite all'azione delle istituzioni comunitarie il rispetto di "controlimiti" rappresentati dai "principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale".
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