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giovedì 17 aprile 2014

Denaro pubblico. La Pubblica Amministrazione e soprattutto le aziende a partecipazione pubblica sprecano dando consulenze agli amici degli amici

La differenza tra incarico e prestazione di servizio
Con la deliberazione n. 63 dell'1 aprile 2014, la Corte dei conti, Sezione regionale della Puglia, ha risposto alla richiesta di parere se l'affidamento all'esterno di alcune attività  che richiedono professionalità  tecniche, allo stato attuale non disponibili all'interno dell'ente, in quanto quelle presenti sono oberate dai numerosissimi adempimenti ed attività  di servizi istituzionali, configuri un appalto di servizi, soggetto alla disciplina del d.lgs. 163/2006, oppure un incarico soggetto alla disciplina di cui agli articoli 3, comma 55 e 56, della legge 244/2007 e ai limiti di cui all'articolo 6, comma 7, del d.l. 78/2010.
 
La Corte ha evidenziato che il presupposto indispensabile per l'affidamento di incarichi esterni è che l'amministrazione abbia preliminarmente accertato l'impossibilità  oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili al suo interno, ai sensi dell'articolo art 7, comma 6, lett. b) del d.lgs. 165/2001.


L'elemento discretivo tra appalto di servizi e contratto di collaborazione non è nè il conseguimento per l'amministrazione di un risultato finale mediante il conferimento dell'incarico, nè la circostanza che l'attività  non comporti obblighi di presenza fissa in ufficio, bensì la presenza o meno, in capo all'affidatario, di un'organizzazione imprenditoriale con assunzione del rischio della prestazione oggetto del contratto (sulla distinzione tra contratto di collaborazione autonoma e appalto di servizi e in sede conforme la deliberazione della Corte dei Conti, sez. contr. della Lombardia, del. 236/2013

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