I dipendenti pubblici che si assentano dal posto di
lavoro per sottoporsi a esami clinici e visite specialistiche o terapie,
possono autocertificare l’attestazione della propria presenza nella struttura
sanitaria pubblica o privata, secondo le disposizioni previste dal dpr n. 445
del 2000.
Qualora la struttura rilasci un’attestazione ai fini
della successiva giustificazione dell’assenza da parte del dipendente, questa
dovrà contenere, tassativamente, la qualifica del soggetto che la redige, l’orario
di entrata e di uscita del dipendente, escludendo la diagnosi.
E' quanto si evince dalla circolare n. 2/2014 del
dipartimento della funzione pubblica.
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