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mercoledì 9 febbraio 2022

Prima infarinatura. Proviamo a capire cosa sia il "superbonus" dell'Edilizia

Che succede col superbonus dell'Edilizia?

Stretta antifrodi e limiti alla cessione del credito e allo sconto in fattura

 L’entità dei bonus (90% per le facciate e 110% per l’efficientamento energetico) abbinata alla cessione del credito a quanto riportano i giornali ha messo le ali al settore edile.

Sarebbero già stati effettuati lavori per circa 35 miliardi relativi a 5 milioni di pratiche, che -sembrerebbe- hanno innescato illeciti che in base alle prime stime superano i 4 miliardi. Di qui il giro di vite deciso in questi ultimi giorni dal governo.

Dopo la presa di posizione del governo, la Cassa Depositi e Prestiti, Poste Italiane e alcuni istituti bancari (Bpm, Popolare di Sondrio, Illimity Bank, Iccrea)  hanno sospeso o fortemente rallentato l’attività di acquisizione dei crediti di imposta, spaventati non tanto dalle nuove norme bensì dai sequestri disposti dalla magistratura. 

Sequestri che determinano il rischio di future perdite di bilancio in caso di sentenza di condanna con conseguente confisca delle stesse somme. Per il governo  il problema non è risolvibile semplicemente ripristinando la possibilità della cessione multipla dei crediti. 

 La principale criticità sarebbe legata ai sequestri preventivi degli importi oggetto delle inchieste della magistratura. Alla fine, ai due miliardi già sequestrati se ne potrebbero aggiungere altri due, per un totale di quattro. Cifre che spaventano sia la  Cssa Depositi e Prestiti che le Poste, ed ovviamente gli istituti di credito, che temono di doversi fare carico di ingenti perdite in bilancio. 

Per evitare il fallimento dell'iniziativa che vorrebbe stimolare la ripresa dell'economia  l'ipotesi che probabilmente verrà attivata c'è quella di allungare i tempi di utilizzo dei crediti dissequestrati, mentre non è stata ancora trovata una soluzione per le somme che invece dovessero essere confiscate.

Come funziona il Super bonus 110%?

 Per i condomini resterà in vigore fino a tutto il 2023; nel 2024 l’aliquota scenderà al 70% e al 65% nel 2025. 

 Attualmente non è prevista nessuna proroga al 2026. Le stesse scadenze valgono per gli edifici plurifamiliari aventi tutti la medesima proprietà e per le Onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale (Aps). 

 Per quanto riguarda invece le case indipendenti, le villette per intenderci, i lavori vanno terminati entro il 31 dicembre 2022, ma al 30 giugno deve risultare effettuato (ovvero pagato) almeno il 30% dei lavori. Niente sconto, quindi, a partire dal 2023.

 Per ottenere il super ecobonus è necessario conseguire un miglioramento di almeno due classi energetiche. Certificazioni Ape (Attestazione di prestazione energetica), una redatta prima dell’inizio dei lavori e una alla fine. 

 Si tratta di un attestato che può essere rilasciato da tecnici laureati in ingegneria, architettura, agraria e scienze forestali oppure con diploma di perito industriale, di geometra, o di perito agrario. 

 I tecnici devono essere iscritti ad un ordine o collegio professionale e abilitati alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi. In alternativa si può diventare certificatori dopo il superamento di appositi corsi con un esame finale. Nel caso in cui la valutazione dell’edificio richiedesse competenze multidisciplinari, è possibile che operino in collaborazione più valutatori.

 La certificazione non può essere redatta dall’impresa che effettuerà i lavori, infatti  l'allegato viene identificano con la denominazione altisonante di «Dichiarazione di indipendenza»; questa deve attestare l’assenza di conflitto di interessi, mediante la dichiarazione del certificatore che non ha nessun coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell’edificio valutato e nemmeno con i produttori dei materiali e dei componenti, e che non vi sono rapporti di parentela fino al quarto grado con il committente.

 Le norme parlano pure di un certificato di asseverazione, un documenti redatto da parte di un tecnico abilitato con cui si dimostra che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici previsti, inoltre che le spese sostenute in relazione agli interventi agevolati sono congrue rispetto a quanto prevede la legge. Questo va trasmesso per via telematica all’Enea da parte del tecnico abilitato entro 90 giorni dal termine dei lavori o dal raggiungimento di un determinato stato di avanzamento dei lavori. 

 Anche se si compiono lavori in un’abitazione indipendente il fai da te per il contribuente è quindi impossibile. Tutte le spese per certificazioni e asseverazioni sono fiscalmente detraibili.

 La veridicità delle asseverazioni viene dall’Enea sottoposta a una prima verifica documentale, un campione di almeno il 5% delle documentazioni presentate; di queste almeno il 10% dovranno passare a una secondo vaglio più accurato.

I controlli solo a campione e grossi interessi in gioco: non dovrebbe il rischio che possano passare asseverazioni, per così dire, compiacenti.
Per un professionista serio il gioco non vale la candela. Egli deve obbligatoriamente avere una polizza assicurativa che lo tuteli in caso di errore e che preveda una copertura minima di 500mila euro. Nel caso di dichiarazioni infedeli è prevista una sanzione amministrativa da duemila a 15mila euro per ogni dichiarazione o attestazione contestata. Nei casi più gravi si arriva al procedimento penale. Ma c’è di più: se la dichiarazione infedele porta alla perdita del beneficio fiscale i committenti possono chiedere il risarcimento dei danni e inoltre scatta la segnalazione d’ufficio all’Ordine professionale o al collegio di appartenenza. Comunque è necessario porre molta attenzione alle spese, perché se l’Agenzia delle Entrate ne contesta l’entità chiede le somme in eccesso al contribuente e se questi ricorre, nelle more del procedimento rischia di trovarsi la casa ipotecata.

  L'asseverazione va fatta in tutti i casi in cui si chieda il beneficio fiscale o la cessione del credito nonostante i lavori non siano ancora ultimati. Operazioni possibili due volte: dopo che almeno siano state svolte (e pagate) il 30% e il 60% delle opere.

 Come avviene già per l’ecobonus e il bonus ristrutturazione, le persone fisiche devono saldare unicamente con il cosiddetto bonifico parlante, su modulo appositamente predisposto dalla banca o dalle Poste e che contenga il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Questo particolare strumento consente all’intermediario di operare come sostituto di imposta e trattenere al beneficiario l’8% delle somme versate a titolo di ritenuta d’acconto. Di solito di questa incombenza per i lavori condominiali si occupa l’amministratore.

 Vanno conservate le fatture e le ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute, unitamente alle ricevute dei bonifici se il contribuente è una persona fisica; la dichiarazione di consenso del proprietario all’esecuzione dei lavori, se questi sono effettuati dal detentore immobile (abitazione in affitto, in leasing, in comodato, o per cui si sia firmato il preliminare di acquisto senza che sia ancora avvenuto il rogito); una copia della delibera dell’assemblea di condominio e la tabella millesimale di ripartizione spese per interventi eseguiti su parti comuni o in alternativa la certificazione contenente queste informazioni rilasciata dall’amministratore; infine una copia dell’asseverazione trasmessa a Enea.

 I documenti riguardanti la conformità urbanistica vanno presentati solo in caso di demolizione e successiva ricostruzione. Negli altri casi basta inviare un modello ad hoc di Comunicazione di inizio lavori (Cila) nel quale comunicare gli estremi dell’autorizzazione edilizia in forza del quale è avvenuta la costruzione, se questa risale a dopo il 1° settembre 1967 altrimenti basta indicare che l’edificazione è anteriore. Il modello è scaricabile sul sito del ministero funzione pubblica.

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