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domenica 17 ottobre 2021

Economia green. Cresce consapevolezza e pure il giro di affari

Fino al 2023 sarà possibile usufruire del Superbonus al 110%. Recentemente il governo ha deciso la proroga della misura  relativa  alla detrazione del 110% sulle spese affrontate per effettuare interventi

1)  di isolamento termico, 

2) sostituzione degli impianti di climatizzazione

3) riduzione del rischio sismico in condomini o abitazioni singole.

 Superbonus dal varo (luglio 2020) è stato favorevolmente accolto dalle famiglie. Secondo l'accesso,  associazione dei costruttori, in un anno sono stati mobilitati 3,3 miliardi di euro distribuiti su quasi 25mila interventi. Oltre il 45% degli interventi riguardano "condomini" che migliorano le parti comuni degli edifici.

Come funziona ?

Esiste una guida dell’Agenzia delle Entrate da cui si desume che il beneficio consiste  nelle detrazioni dall’imposta lorda ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti oppure  interventi di natura antisismica.

Il Superbonus spetta, in alcune circostanze per le spese sostenute per interventi effettuati su parti comuni di edifici, su unità immobiliari funzionalmente indipendenti, con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari, nonché sulle singole unità immobiliari. Inoltre le detrazioni più elevate sono riconosciute per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, per le seguenti tipologie di interventi (cd. “trainanti”)  di: • isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari. 

• sostituzione degli impianti di cli-matizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscalda- mento, e/o il raffrescamento e/o la for- nitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o il raf- frescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti.

(Continua)

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