Molti Enti nell’approvazione del nuovo sistema tariffario disegnato da ARERA stanno attraversando più di qualche difficoltà.
Sulla scorta delle circolari conosciute tracciamo di seguito i tanti intoppi su cui il Consiglio Comunale è chiamato a pronunciarsi.
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L’elaborazione del Piano Economico Finanziario ( PEF) va fatta in aderenza alla Deliberazione Arera n. 443/2019/R/RIF con cui l’autorità adotta il MTR (Metodo Tariffario dei Rifiuti) per gli anni 2020-2021.
La deliberazione ora ricordata modifica il DPR n. 158/1999 circa la redazione dei costi del PEF nella fase iniziale, che porta poi all’approvazione delle tariffe, mentre ha lasciato inalterate, per ora, le modalità di elaborazione e simulazione delle tariffe.
Se in prima i costi da inserire nel PEF erano quelli della fattura dell'anno precedente o previsionali per l’anno per cui si andava a costruire il PEF, la deliberazione n. 443/2019 scardina questa modalità in quanto i costi da inserire nel PEF devono provenire da fonti contabili certe ed obbligatorie, dunque dal bilancio consuntivo.
Importanti novità riguardano anche:
- i soggetti coinvolti nella redazione del PEF
- l’introduzione del limite di crescita alle tariffe rispetto a quelle applicate l’anno precedente (in ciascun anno il totale delle entrate tariffarie di riferimento non può superare il limite massimo alla variazione annuale imposto)
- la riclassificazione dei costi (tra variabili e fissi) se si eccede il 20% della tariffa variabile sempre rispetto all’anno precedente, trasferendoli sui fissi.
Oltre alla deliberazione n. 443/2019 esistono numerosi riferimenti normativi che in questa sede non ricordiamo.
Cosa deve -detto in breve- fare il Comune entro il 31 luglio 2021 ?
L’Ente deve redigere obbligatoriamente il Piano Economico Finanziario e Tariffario TARI, quindi deve produrre una documentazione specifica da inviare all’Autorità di regolazione (ARERA) entro 30 giorni dalla determinazione del PEF e delle tariffe.
Deve riscostruire i costi sostenuti secondo le proprie fonti contabili.
La scadenza per la compilazione e la validazione del piano finanziario, nonché l’approvazione delle tariffe da parte dei Comuni, è fissato al 31 luglio 2021 (termine che coincide con la data di approvazione dei bilanci).
- I dati dell’Ente (informazioni di carattere generale);
- I costi 2017: una volta rivalutati, sono finalizzati al calcolo dei conguagli - con evidenziazione separata dell’iva (è necessario considerare i costi da rendiconto della gestione ed indicare anche i capitoli del bilancio da cui vengono ricavati);
- I costi 2019: finalizzati all’attualizzazione per inserirli effettivamente nel Piano economico finanziario (MTR – metodo tariffario rifiuti) - con evidenziazione separata dell’iva – (è necessario considerare i costi da rendiconto della gestione ed indicare anche i capitoli del bilancio da cui vengono ricavati);
- Calcoli IVA gestore. Considerato che per l’Ente l’iva è un costo, è necessario analizzare, sempre partendo dai rendiconti della gestione 2017 e 2019, gli importi corrisposti al gestore, valorizzando separatamente l’iva e suddividendoli tra costi fissi e costi variabili.
- valorizzare quelle che il MTR definisce come Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 (che non influiscono sul limite di crescita tariffario, bensì sulla riduzione del ruolo) e che vanno detratte, quindi, a valle del PEF:
Tra le altre voci, è importante rintracciare anche i PROVENTI E RICAVI se la vendita di materiali ed energia è gestita direttamente dal comune (ad esempio: vendita di ferro, carta ecc…).
Si tratta di ciò che l’Autorità definisce come AR e AR CONAI.
I costi e i ricavi che entrano a far parte del PEF non devono essere ovviamente duplicati.
Il PEF 2021, oltre i costi indicati, deve riportare le relative rate di conguaglio RC residue del PEF 2020 (sia di parte fissa che variabile: RCtv - Componente a conguaglio relativa ai costi variabili e RCtf - Componente a conguaglio relativa ai costi fissi).
È doveroso ribadire che Arera, consapevole che con l’introduzione del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) avrebbe creato disequilibri e disallineamenti, proprio per i cambiamenti rispetto al DPR 158/1999, precedentemente applicato (come indicato nella sintesi normativa), ha introdotto le componenti a conguaglio per equilibrare i dati di costo, anche in considerazione del fatto che i costi sostenuti nell’anno “a” saranno effettivamente recuperati nell’anno +2.
Anche per l’anno 2021 la base per determinare il conguaglio rimane l’anno 2017.
Vanno, pertanto recuperati i costi da rendiconto della gestione 2017, attualizzati al 2018 e 2019, riclassificati secondo il nuovo MTR Arera e confrontati con il PEF deliberato 2019 (motivo per cui è richiesto).
La differenza, suddivisa ovviamente tra costi variabili e costi fissi, moltiplicata per i coefficienti di gradualità (y1, y2 e y3 determinati in riferimento alle valutazioni della % di raccolta differenziata, preparazione al riutilizzo e riciclo dei rifiuti e alla qualità del servizio) concorre alla determinazione effettiva dei valori di conguaglio.
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