Articolo 38 della Costituzione.
La norma detta alcuni principi fondamentali in materia di previdenza sociale. L'esigenza di tutelare i lavoratori che si trovano in una condizione di bisogno causata dalla riduzione della capacità lavorativa, in realtà, nasce in tempi lontani, in seguito alle trasformazioni economiche e sociali determinate dalla rivoluzione industriale. Ma la tutela previdenziale ha subito notevoli trasformazioni nel tempo.
All'inizio, infatti, la prima manifestazione di quella che poi sarà la previdenza sociale, è costituita dalle «società di mutuo soccorso». Si trattava di associazioni volontarie di lavoratori che avevano il fine di ripartire tra gli stessi lavoratori che vi partecipavano le conseguenze economiche dannose di un evento che poteva colpire uno di loro e che quindi si impegnavano a versare del contributi, diretti a consentire sostanzialmente l'erogazione di determinate prestazioni a coloro che si trovassero nell'impossibilità di lavorare per malattia, infortunio o invalidità.
L'evoluzione sociale e la maggiore sensibilità al problema della tutela previdenziale che emersero nel periodo successivo portò a un'ampliamento della solidarietà che nel periodo corporativo (fascista), non fu più limitata ai soli lavoratori, ma venne ripartita tra questi e i datori di lavoro. Lo Stato, peraltro, aveva semplici funzioni di coordinamento e unificazione del sistema: inoltre le prestazioni economiche erogate erano determinate esclusivamente in funzione del contributi versati. Solo dopo la fine della Seconda Guerra mondiale, cominciò ad affermarsi una nuova tendenza, accolta nel nostro ordinamento proprio con l'art. 38. In sostanza, nasce l'idea della sicurezza sociale, che consiste nell'esigenza di garantire a tutti la libertà dal bisogno: siccome tale libertà non può essere realizzata dal singoli che ne sono titolari, essa deve essere garantita da tutta la collettività organizzata nello Stato.
Nessun commento:
Posta un commento