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venerdì 4 settembre 2026

Vivere in regime democratico

  Vivere, in età da pensionato, consultando i tanti libri acquistati negli anni giovanili e mai completamente letti -allora- fino in fondo, fino all’ultima pagina, fa scoprire ancora ai nostri giorni, in età  ormai -appunto- da pensionati, tante situazioni non sempre ben comprese o comunque non sufficientemente approfondite in precedenza.

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In regime repubblicano e democratico, 
l'indipendenza della magistratura
costituisce un principio cardine
dello Stato di diritto
. Nel sistema
costituzionale italiano 
la giustizia è
amministrata in nome del popolo
,
rendendo l'ordine giudiziario un
potere autonomo e privo di
subordinazione gerarchica
rispetto alle forze politiche.
L'Articolo 101 afferma che i
giudici sono soggetti 
soltanto
 
alla legge. Questo significa che
nessun organo politico può
imporre a un magistrato come
interpretare una norma o come
giudicare un caso.

L'Articolo 106 e l'Articolo 107 
garantiscono che i magistrati non
possono essere dispensati,
sospesi dal servizio né destinati
ad altre sedi o funzioni se non in
seguito a decisione del Consiglio
Superiore della Magistratura (CSM).


L’Indipendenza non è un privilegio
di casta, bensì una 
garanzia a
tutela del cittadino
. Essa assicura
l'eguaglianza di tutti di fronte alla
legge. Un giudice non indipendente
non potrebbe giudicare con
imparzialità i reati commessi da
esponenti del potere politico o
economico, compromettendo la
fiducia dei cittadini nelle istituzioni.








L’indipendenza della magistratura

dal periodo liberale post-unitario al fascismo

 L'Associazione nazionale magistrati venne fondata a Milano nel 1909 (dopo un precedente costituito dal cosiddetto Proclama di Trani del 1904), allo scopo, «escluso ogni carattere e fine politico», di 

«a) rinsaldare i vincoli di colleganza fra i soci;

 b) favorire l'incremento degli studi giuridici con uno speciale riguardo all'Ordinamento giudiziario; 

c) cooperare per le guarentigie della magistratura e la tutela degli interessi morali ed economici dei suoi membri». 

L'Associazione venne sciolta nel 1925 come conseguenza del disegno di legge sui sindacati che sarebbe poi divenuto legge 3 agosto 1926, n. 563, che all'art. I1 vietava le associazioni tra magistrati, e venne subito ricostituita, dopo un breve periodo di Comitato provvisorio, con un'Assemblea costitutiva il 21 ottobre 1945.

La vita associativa - e’ garantita anche ai magistrati dall'art. 18 della Costituzione - e la dinamica delle differenziazioni interne, vista in chiave di politicizzazione, ha dato spunto ad una proposta di legge degli onn. Romeo e Manco (gruppo Msi) per il divieto ai magistrati di appartenere a partiti politici e ad associazioni di categoria (proposta di legge n. 2234 presentata il 22 gennaio 1970).

(Segue)




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