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martedì 6 ottobre 2015

Contenzioso tributario. Nuove regole che rendono più facile contestare le ingiustizie di chi amministra

Come si ricorderà la
Camera del Lavoro-Cgil
sulla TARSU/2008 ha promosso
un ampio contenzioso che ha
coinvolto più di 200 contribuenti.
Il Comune spendendo consistenti
risorse pubbliche ha proposto ricorso -in appello-
contro la vittoria in primo grado dei cittadini.


Nella seconda metà di settembre 2015 il Consiglio dei Ministri ha varato la riforma del contenzioso tributario in attuazione all’art. 10 della Legge n. 23/2014 (Legge di delega fiscale). 

Il decreto attuativo riguarda una serie di interventi che tengono conto di alcune osservazioni espresse anche nel parere di Camera e Senato.
In particolare, tra le novità si segnalano le seguenti:
• l’innalzamento del
valore della lite entro il quale il contribuente può stare in giudizio da sé;
• l’addebito delle spese processuali per chi rifiuta un
accordo di conciliazione; 
• sono previste nuove regole per la nomina di presidenti delle commissioni tributarie e di magistrati tributari; 
• è prevista l’abilitazione alla difesa tecnica anche per i dipendenti dei CAF (solo per le controversie inerenti adempimenti poste in essere dal CAF stesso); 
• è stabilita l’immediata esecutività della sentenza, senza dover attendere il suo “passato in giudicato”; 
• è introdotta la possibilità di chiedere la sospensione della sentenza al giudice d’appello; 
• c’è l’eliminazione dell’alternatività tra l’istituto della mediazione tributaria e quello della conciliazione giudiziale. 

Nuovo limite per la difesa personale – Ai sensi dell’art. 12, comma 5, del D.Lgs. 546/1992, le controversie di valore inferiore a 2.582,28 euro, anche se concernenti atti impositivi dei comuni e degli altri enti locali, nonché i ricorsi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, possono essere proposti direttamente dalle parti interessate, che, nei procedimenti relativi, possono stare in giudizio anche senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. 


Con l’approvazione del decreto attuativo della delega fiscale, il legislatore innalza l’attuale soglia fissata a 2.582,28 euro ad euro 3.000,00. Dunque, il contribuente stando alle nuove regole, nell’ambito del processo tributario, può stare in giudizio da se (senza, quindi, farsi assistere da nessun difensore) qualora il valore della lite (così come inteso ai sensi del sopracitato comma 5) sia inferiore a 3.000 euro.

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