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lunedì 24 luglio 2023

Sicilia Feudale

 Percorsi di Storia

 La Camera dei pari, nel Regno di Sicilia, fu una delle due camere legislative del Parlamento, dal 1812 al 1816 e brevemente nel 1848; si trattava di una forma di paria (=Titolo e dignità dei pari la classe sociale dei pari) basata su un modello molto simile a quello della Paria britannica. 

All’interno del Parlamento Siciliano oltre ai feudatari sedevano l’Arcivescovo di Palermo, quello di Messina, di Monreale, il Vescovo di Catania, di Siracusa, nonché l’Archimandrita di Messina ecc. ecc. Situazione questa che confermava la precedente natura di Parlamento Feudale, dominato sin dalle origini dal ramo feudale e da quello ecclesiastico, possedeva infatti a pieno titolo la sua funzione deliberativa – ovvero la facoltà di proporre leggi e di discutere quelle provenienti dal sovrano, a cominciare dal 1221, quando Federico II riunì l’assemblea a Messina.

Riportiamo di seguito alcuni articoli della Costituzione; Carta che emanata in periodo napoleonico non entrò, di fatto, mai in vigore. Re Ferdinando tornato re nel 1814, evitò infatti di applicarla. Stabilitosi a Napoli nel 1815 dopo la caduta di Gioacchino Murat, non convocò mai più il Parlamento siciliano e così, anche senza formale abrogazione, lo statuto costituzionale siciliano cadde disapplicato, anche perché nel dicembre 1816 il secolare Regno di Sicilia, con la nascita del regno delle Due Sicilie, risultò soppresso.

Alcuni degli articoli rielaborati con la Costituzione del 1812

«La Religione cattolica dovrà essere unicamente, ad esclusione di qualunque altra, la Cattolica, Apostolica e Romana e che il Re sarà obbligato professare la medesima Religione e quantevolte ne professerà un’altra sarà ipso facto decaduto dal Trono». 

«Il potere di fare le leggi, e quello di dispensarle, interpretarle, modificarle ed abrogarle risiederà esclusivamente nel Parlamento. Ogni atto legislativo però avrà forza di legge e sarà obbligatorio tosto che avrà la sanzione del Re». 

«Al solo Parlamento apparterrà non meno il diritto di far leggi, che quello ancora della creazione ed organizzazione di nuove magistrature e soppressione delle antiche». 

«Il solo Parlamento avrà il potere di mettere nuove tasse e di alterare quelle già stabilite».

«I ministri del Re e impiegati saranno soggetti ad esame e sindacatura del Parlamento». 

«Il Parlamento sarà composto di due Camere, una detta de’ Comuni…l’altra chiamata de’ Pari». 

«La Camera de’ Pari risulterà da tutti quei Baroni e loro successori e da tutti quegli Ecclesiastici e loro successori che attualmente han dritto di sedere e votare in Parlamento».

«La Camera de’ Comuni sarà formata da’ Rappresentanti delle popolazioni di tutto il Regno». 

«La persona del Re sarà sacra e inviolabile». 

«Sarà privativa del Re il rappresentare la Nazione Siciliana presso le potenze straniere». 

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