Con l'affermarsi della presenza imperiale costantinopolitana in Sicilia il cordone ombelicale politico con il resto della penisola (sempre più scossa da turbolenze) venne via via reciso, soprattutto con riferimento al ruolo di Siracusa, che per un periodo fu sede dell'Imperatore.
In Sicilia per la prima volta spunta la figura del "praetor", la figura che esercita la giurisdizione civile e nello stesso tempo è preposto all'esazione fiscale e doganale. Suo compito è ancora quello di garantire la copertura delle spese militari degli eserciti imperiali stanziati nell'Isola e nel Meridione d'Italia. E siccome questo ruolo finanziario divenne sempre più rilevante il pretore finì per dipendere non più da Siracusa ma direttamente da Costantinopoli. Il crescente bisogno di risorse rese la pressione tributaria in Sicilia via via sempre più pesante e questo profilo dell'attività governativa cominciò a rendere sempre più odiosa la presenza degli eserciti imperiali sul territorio isolano. Accadeva di fatto che il Pretore di Sicilia, lo Stratega (il capo militare del Thema siciliano, chiamato dux ) ed il comes (gestore dei vasti feudi imperiali) oltre che badare alle spese isolane dovevano coprire tutte le spese della presenza imperiale in Calabfria, Puglia e Campania.
Diversamente da tutte le altre provincie imperiali, la Sicilia bizantina venne ad essere gestita non tanto come un corpo territoriale statale ma come una proprietà privata dell'Imperatore. Tutte le file di manovra, fossero politiche e soprattutto finanziarie, venivano guidate e -appunto- manovrate da Costantinopoli; circostanza che non avveniva invece con l'esarcato di Ravenna e nemmeno con quello del Nord-Africa.
Sul piano della conduzione religiosa, seppure quello è un periodo di unità della Chiesa cristiana universale, gli storici evidenziano che se i Goti avevano istituito monasteri e qualche diocesi collegata a Roma, già nel 700 tutte le istituzioni religiose dell'Isola dipendevano da Costantinopoli. Ciò non avvenne in Calabria e in Puglia dove, pur permanendo ovunque la ritualità bizantina, fu mantenuta la giurisdizione di Roma.
Su questo tipo di problematiche a sfondo giurisdizionale ci soffermeremo per un paio di ulteriori pagine. Riportiamo di seguito, invece, in cosa consistette la Prammatica sanzione.
Nella terminologia giuridica romana, per Prammatica sanzione si intende un tipo di costituzione imperiale del basso impero a carattere generale e di contenuto vario.
A partire dal Medio Evo l'espressione passò a indicare genericamente, norme emanate dai sovrani senza l'intewrvento dei corpi rappresentativi. Tra le più note e importanti vi è quella promulgata da Giustiniano nell'agosto del 554 su richiesta di papa Virgilio, al fine di ristabilire l'assetto degli affari d'Italia dopo la guerra bizantino-gotica. Con essa Giustiniano abrogava i provvedimenti dei re goti ed estendeva all'Italia la legislazione imperiale. L'imperatore conferiva poteri civili e militari all'esarca di Ravenna, dal quale dipendevano i funzionari delle altre province della penisola, e accresceva il potere temporale del clero, attraverso il conferimento di ampie competenze amministrative e giudiziarie ai vescovi.
La Prammatica sanzione di Giustiniano fu inserita nel Corpus iuris civilis, in appendice alle Novellae.
Nessun commento:
Posta un commento