Se nel sistema costituzionale americano (Usa) le "corti" (la Giustizia) sono state chiamate ad essere argine contro i possibili sopprusi dell'organo legislativo (il Parlamento), nelle Costituzioni europee che si ispirano alla Rivoluzione francese l'approccio è piuttosto diverso.
Al Parlamento, rappresentante del popolo, competeva anzitutto riconoscere libertà ed eguaglianza e per questo fine serviva l'elaborazione di un nuovo complesso di leggi (=il diritto). La garanzia della libertà si sarebbe -infatti- fondata sul complesso legislativo e quel compito di elaborarlo non poteva essere concesso se non all'organo rappresentativo del popolo.
Per gli studiosi del diritto l'interesse sulla "legislazione" aveva radici filosofiche; molti rivoluzionari erano si erano culturalmente formati alla filosofia cartesiana. Dal loro approccio deriva la differenza rispetto al sistema americano dove dove risaltano i "diritti" ed i "cittadini" rispetto al quadro europeo dove la centralità e la garanzia di libertà viene posta sulla "legge" e sul "Parlamento". Se per caso dovesse essere con la legge conculcata il diritto di libertà del popolo, nella visione rivoluzionaria francese non è il giudice che deve ripristinare la libertà ma il popolo che deve ricorrere alla rivoluzione (art. 35 della Dichiarazione dei diritti che precede la Costituzione del 24 giugno 1793).
Contro gli eventuali abusi che potevano venire dalle leggi del Parlamento i protagonisti della rivoluzione immaginarono una sorta di organo di verifica dell'operato del Parlamento; ma si puntò fino alle Costituzioni del secondo dopo guerra del Novecento a vincolare i giudici con le lunghe sfilze legistative "codificate". Si riteneva che i codici non esigevano libere interpretazioni dei singoli magistrati.
Per chiudere la pagina: Nel sistema americano i "diritti" preesistono alle leggi del Parlamento; nel sistema francese post-rivoluzione ed in quelli dell'Europa continentale la "egge" preesiste ai diritti.
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