Estratti dalla
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
D'INCHIESTA SULL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE
E LA RIPRESA SOCIO - ECONOMICA DEI TERRITORI DELLA VALLE DEL BELICE
COLPITI DAI TERREMOTI DEL GENNAIO 1968
(Istituita con legge 30 marzo 1978, n. 96)
Prima parte pubblicata Pigiare qui) Seconda parte pubblicata (Pigiare qui) Terza parte pubblicata (Pigiare qui) Quarta parte pubblicata (Pigiare qui) Quinta parte pubblicata (Pigiare qui) Sesta parte pubblicata (Pigiare qui) Settima parte pubblicata (Pigiare qui) Ottava parte pubblicata (Pigiare qui) Nona parte pubblicata (Pigiare qui) Decima parte (Pigiare qui) Undicesima parte (Pigiare qui) Dodicesima parte (Pigiare qui) Tredicesima parte (Pigiare qui), Quattordicesima parte (Pigiare qui), Quindicesima parte (Pigiare qui), Sedicesima parte (Pigiare qui), Diciassettesima parte (Pigiare qui), Diciottesima parte (Pigiare qui), Diciannovesima parte (Pigiare qui). Ventesima parte (Pigiare qui), Ventunesima parte (Pigiare qui), Ventiduesima parte (Pigiare qui), Ventitreesima parte (Pigiare qui), Ventiquattresima parte (Pigiare qui), Venticinquesima parte (Pigiare qui), Ventiseiesima parte (Pigiare qui), Ventottesima parte (Pigiare qui), Ventinovesima parte (Pigiare qui) Trentesima parte (Pigiare qui), Trentunesima parte (Pigiare qui)341, Trentaduesima parte ( Pigiare qui).(Trentatreesima parte (Pigiare qui)
D) Tribunale di Trapani.
1) Procedimento penale contro Todaro Vito, Casisa Giacomo, Vitale Francesco, Asaro Giuseppe, Gemelli Gioacchino, Cavarretta Francesco Paolo e Du Chaliot Santi, funzionari del Genio Civile di Trapani, Rodittis Mario e Michele, Badaluccio Rosario, Centonze Gaspare e Castiglione G. Battista, imprenditori, imputati di peculato, omissione di atti d'ufficio, falsità ideologica e interesse privato in atti d'ufficio in relazione ai lavori di sgombero delle macerie e di installazione di baracche nei comuni di Partanna, S. Ninfa, Gibellina, Salaparuta, Calatafimi e Castelvetrano. Nonostante l'appello del Pubblico Ministero l'assoluzione di tutti gli imputati da alcuni reati per insussistenza del fatto e da altri per insufficienza di prove, è stata confermata dalla Corte di Appello di Palermo con sentenza 16 ottobre 1979, divenuta irrevocabile.
2) Procedimento penale contro Du Chaliot Santi, ingegnere capo del Genio Civile di Trapani, Castiglione G. Battista e Crapanzano Salvatore, imprenditori, imputati di interesse privato in atti d'ufficio in relazione all'appalto di ricoveri per i terremotati nel comune di Calatafimi. Gli imputati sono stati assolti in primo grado per insufficienza di prove e in appello perchè il fatto non costituisce reato.
E) Tribunale di Palermo.
1) Procedimento penale contro Maligno Salvatore, dirigente della Sezione autonoma del Genio Civile per le zone terremotate di Trapani, La Rocca Giovanni, direttore dei lavori designato dall'ISES, Tedesco Stefano, Di Stefano Antonino, Della Corte Vittorio, Rugen Marco e Landi Augusto, componenti del Comitato tecnico-amministrativo per le zone terremotate, Alabrese Emilio, funzionario tecnico della detta sezione autonoma del Genio Civile, Carbonari Mario e Sommariva Francesco, tecnici dell'ISES, Gullotta Giovanni Antonio, direttore dei lavori designato dall'ISES, Zuglian Livio Bruno e Pantalena Giuseppe, rispettivamente tecnico e titolare della impresa Pantalena. Contro i predetti il giudice istruttore del Tribunale di Trapani emise mandato di cattura in data 12 dicembre 1977 per i reati di falsità in atto pubblico, interesse privato in atti di ufficio e peculato in relazione agli appalti per la costru zione di 68 alloggi in Salemi e 67 alloggi nello stesso Comune (perizia suppletiva di variante e di revisione dei prezzi prive di giustificazione, proroghe llegittime). Trasmesso il procedimento per competenza territoriale al giudice istruttore di Palermo, è stata concessa la libertà provvisoria ai predetti imputati cui è stato aggiunto l'ing. Fratelli Arrigo, capo dell'Ispettorato. È stata compiuta una perizia collegiale dalla quale, tra l'altro, è risulutato che:
a) i due lotti di alloggi dovevano essere ultimati entro 18 mesi, mentre i lavori durarono effettivamente 5 anni e 10 mesi, ossia 73 mesi per effetto di proroghe e di perizie suppletive e di variante;
b) l'incidenza media della revisione dei prezzi sui lavori è stata del 131,7%;
c) non vi è stata coincidenza fra costo effettivo (somma che la pubblica amministrazione avrebbe dovuto corrispondere agli appaltatori in base alle norme vigenti e al capitolato di appalto) e opere realizzate (prezzo in realtà pagato alle imprese);
d) è stato notevolmente esagerato l'aumento dei tempi di esecuzione delle opere. A richiesta del Pubblico Ministero il giudice istruttore ha disposto un'altra perizia per meglio accertare l'entità degli illeciti. La chiusura dell'istruttoria è prevista entro qualche mese.
3) Indagini preliminari sul procedimento di formazione e di approvazione del piano urbanistico comprensoriale n. 6 in data 13 gennaio 1973, relativo alla Valle del Belice.
4) Indagini preliminari sul piano particolareggiato delle zone Selinunte, Marinella, Foce del Belice.
5) Procedimento penale contro l'ing. Corona Luigi, capo dell'Ispettorato generale per le zone terremotate, imputato di peculato e di interesse privato in atti d'ufficio. Non sono state fornite precisazioni circa le suddette imputazioni.
6) Indagiìni preliminari relative: alla costruzione di tre lotti di alloggi in Gibellina, appaltata alla Società SIA, alla costruzione di alloggi a S. Ninfa ad opera dell'impresa Votolo Ugo, al piano di espro-priazione di terreni per la ricostruzione del centro storico di S. Ninfa. In proposito, in data 8 gennaio 1980 è stata disposta una perizia collegiale.
7) Procedimento penale contro Tartaglini Corrado ed altri. E' stato emesso mandato di cattura nei confronti di Dallo Calogero, Proia Alberto, Filauri Antonio, Amato Vincenzo, Ricciardi Antonio e Pantalena Carmelo, nonché mandato di comparizione nei confronti di Rugen Marco, Landi Augusto, Maligno Salvatore, Fratelli Arrigo, Tedesco Stefano. Risultano deceduti gli altri imputatji Tartaglini Corrado, Barbanera Salvatore, Fittipaldi Nicola e Collarovic Alberto. La chiusura dell'istruttoria è prevista a breve scadenza. Non sono state fornite precisazioni in ordine ai reati contestati agli imputati predetti.
8) Procedimento contro Tilesi Virgilio, Corteggiano Lucio, Carletti Roberto, Zegna Giovanni e Maligno Salvatore nei confronti dei quali è stato emesso mandato di cattura; nonché contro Fratelli Arrigo, Landi Augusto, Filauri Antonio, D'Aprile Giannetto, Rugen Marco, Tedesco Stefano e Corrieri Rosario, nei confronti dei quali è stato emesso mandato di comparizione. E' stato comunicato che l'istruttoria procede celermente perché, come nel provvedimento di cui al numero precedente, sono già state eseguite perizie tecniche nella fase delle indagini compiute dal Pubblico Miinistero. Non è stata indicata la natura delle imputazioni.
9) Procedimento contro Scardino Antonino e altri otto imputati. L'istruzione formale è ancora nella fase iniziiale.
10) Procedimento contro 18 indiziati promosso dal giudice istruttore nonostante la richiesta di archiviazaone fatta dal Pubblico Ministero. Non sono stati indicati né i nomi degli indiziati, né la natura dei reati eonfjigurabili.
11) Procedimenti contro alcuni sindaci per il reato di cui all'articolo 328 del codice penale (omissione di atti d'ufficio), a seguito dell'esposto presentato il 6 marzo 1981 dalla Sezione del Genio Civile di Palermo in ordine all'omessa demolizione di ricoveri provvisori per i terremotati. I procedimenti sono stati trasmessi per competenza ad alcuni Pretori del circondario di Palermo. Valutazioni sui dati forniti dall'Autorità Giudiziaria. Sembra esulare dai poteri e dai compiti istituzionali della Commissione la valutazione diretta del merito dei provvedimenti adottati dalle varie Autorità Giudiziarie che si sono occupate di fatti connessi aIla ricostruzione del Belice. Invero, a prescindere dal principio della divisione dei poteri, la Commissione deve compiere accertamenti soltanto sugli organi e sugli enti pubblici « che hanno operato per la riicostruzione e la ripresa sociale ed economica delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1968 ». Pertanto, è estranea qualsiasi indagine sulle eventuali responsabilità penali di singole persone fisiche. Tuttavia salvi i rilievi concernenti l'osservanza dell'obbligo del rapporto — i fatti accertati dal giudice penale possono costituire oggetto di valutazione da parte della Commissione al fine esclusivo di vagliare l'operato degli organi e degli enti pubblici che hanno agito nell'ambito della ricostruzione e della ripresa socio-economica del Belice. In ogni caso, i dati forniti dall'Autorità Giudiziaria non sono tali da consentóre valutazioni sul merito delle decisioni adottate, in mancanza della trasmissione di copia integrale deli singoli fascicoli processuali. Ferma la premessa che precede, non sembra tuttavia inibito alla Commissione rilevare che:
a) alcuni procedimenti penali si sono conclusi con decreto di archiviazione;
b) altri procedjimenti sono stati definiti con sentenza istruttoria di prosciogliemnto per insussistenza del fatto o per insufficienza di prove;
c) pochi procedimenti sono stati definiti con sentenze dibattimentali di assoluzione;
d) sino al 1980 risulta adottato un solo provvedimento restrittivo della libertà personale (mandato di cattura 12 dicembre 1977 dal giudice istruttore di Trapani contro Maligno Salvatore ed altri) seguito dalla concessione della libertà provvisoria; nel 1981 risultano emessi vari mandati di cattura del giudice istruttore del Tribunale di Palermo in relazione ai procedimentji indicati ai nn. 7 e 8;
e) non risulta pronunciata alcuna sentenza di condanna;
f) la grande maggioranza dei procedimenti penali è tuttora pendente in fase istruttoria anche per fatti relativi alla installazione di baracche e allo sgombero delle macerie subito dopo il sisma del 1968;
g) in mancanza di sentenze di condanna, anche non irrevocabili, non è possibile per la Commissione trarre elementi sicuri di valutazione del tenore delle imputazioni formulate e formulabili nei procedimenti ancora pendenti;
h) unici elementi di valutazione proficuamente utilizzabili da parte della Commissione sono le perizie trasmesse dall'Autorità Giudiziaria. Infatti, i relativi elaborati contengono accertamenti e rilievi tecnici concernenti singole opere, dai quali è possibile trarre conclusioni di carattere generale sulla gestione degli appalti, per quanto concerne la abnorme dilatazione della spesa, la Ipertrofia delle perizie suppletive e di variante, l'ampiezza patologica delle proroghe, la cattiva esecuzione delle opere, la (inefficienza dei controlli sull'attività degli appaltatori;
i) un procedimento penale di rilievo ancora pendente e per il quale sono state formulate precise imputazioni è quello contro Maligno Salvatore ed altri, ma l'indagine, pur riguardando personaggi noti è limitata alla costruzione di due lotti di alloggi in Salemi; altri procedimenti di rilievo sono quelli indicati ai nn. 7 e 8 in relazione al Tribunale di Palermo. Tuttavia l'istruttoria è ancora in corso e non sono state comunicate le imputazioni contestate agli imputati;
l) complessivamente sono stati segnalati circa trenta procedimenti, compresji quelli archiviati che sono in numero di 5;
m) non sembra prevedibile che le istruttorie pendenti possano essere concluse prima che la Commissione termini la propria attività. (355)
Considerazioni conclusive.
Tra la documentazione fornita dall'autorità giudiziaria, soltanto le perizie sono obiettivamente utilizzabili da parte della Commissione come elementi di valutazione ai fini dell'inchiesta. Infatti, le relazioni peritali, sebbene limitate soltanto ad alcune opere edilizie, sembrano confermare le distorsioni generalmente rilevate in tema di gestione degli appalti, specie per quanto attiene alle perizie suppletive e di variante, alle proroghe e alle sospensioni dei lavori, nonché alla conseguente abnorme dilatazione dai costi.
Le perizie disposte dall'autorità giudiziaria, al pari di qualsiasi altro mezzo istruttorio, non hanno certamente un valore probatorio assoluto ed inconfutabile. Esse infatti, debbono esere valutate dal giudice anche in relazione alle controdeduzioni della difesa e, soltanto se ritenute attendibili, possono contribuire alla formazione del convincimento giudiziale espresso nella sentenza. Tuttavia, le suddette perizie (istuttorie contengono l'accertamento di elementi obiettivi tali da confermare, a prescindere dalla succesiva valutazione da parte dell'autorità giudiziaria ai fini di eventuali responsabilità penali, una marcata tendenza distortiva nella gestione degli appalti. Valga per tutte la relazione peritale disposta dal giudice Istruttore del Tribunale di Agrigento nel corso del procedimento penale contro Tartaglini Corrado ed altri amministratori dell'impresa SIA, funzionari dell'ISES e del Ministero dei lavori pubblici, in relazione alla costruzione di un lotto dì case popolari in Menfi.
Dalla suddetta perìzia è infatti risultato che i lavori avrebbero dovuto terminare il 24 agosto 1972, mentre si protrassero sino alla fine del 1975, con un costo finale di lire 1.747.000.000 contro quello preventivato di 378 milioni circa e con un costo per mq. pari quasi al doppio di quello determinato per il 1975 dal Amnisterò dei Lavori Pubblici.
La documentazione fornita dall'autorità giudiziaria non contiene invece elementi di valutazione proficuamente utilizzabili ai fini di altri temi fondamentali dell'inchiesta parlamentare, quali quelli relativi alla scelta delle aree degli abitati a trasferimento totale o parziale, alle implicazioni derivanti dalle convenzioni intercorse tra l'Ispettorato e l'ISES, ai procedimenti di aggiudicazione degli appalti. Le uniche segnalazioni al riguardo sono quelle relative ai procedimenti penali contro Milano Giuseppe e Gullotta Gaetano (Tribunale di Sciacca n. 2 e 3) promossi per i reati di interesse privato in atti d'ufficio e di abuso d'ufficio in relazione alla lottizzazione di aree fabbricabili nel Comune di Santa Margherita Belice. Ma trattasi di procedimenti ancora in fase istruttoria e relativi ad un solo Comune.
Per il procedimento penale contro l'ingegnere Corona Luigi, Capo dell'Ispettorato, imputato di peculato e di interesse privato in atti d'ufficio (Tribunale di Palermo n. 5), non sono state fornite precisazioni circa i fatti oggetto delle suddette imputazioni. Ed anche tale procedimento sembra essere ancora in fase istruttoria.
Non vi è dubbio che la Commissione, pur dovendo vagliare il comportamento ammlinistrativo degli organi e degli enti pubblici che hanno operato nell'ambito della ricostruzione del Belice, e non la condotta di singole persone fisiche sotto il profilo di eventuali responsabilità penali, si sarebbe grandemente giovata ai fini della propria inchiesta dell'accertamento di fatti rilevanti compiuto dal giudice penale con sentenze irrevocabili. Deve rilevarsi che ciò non è stato obiettivamente possibile sulla base delle informative fornite dall'autorità giudiziaria sullo stato dei vari procedimenti. Va anche detto che:
a) le indàgini giudiziarie esperite sono caratterizzate dalla ben nota lentezza delle procedure che affligge tutta la giustizia italiana;
b) dall'esame degli atti a disposizione della Commissione sembra apparire che i procedimenti penali promossi sono prevalentemente la conseguenza di iniziative di singoli e non di attivazione di ufficio da parte delle Procure della Repubblica. Questa situazione ha avuto qualche eco anche nelle Aule parlamentari: la Camera dei Deputati se ne occupata nella seduta del 3 marzo 1981, dedicata allo svolgimento di interpellanze ed interrogazioni, presentate da esponenti di diversi raggruppamenti politici. In quella occasione il rappresentante del Governo, nella sua risposta, preannunciò lo svolgimento di, una ispezione ministeriale presso i competenti Uffici giudiziari siciliani al fine di accertare i motivi del ritardo riscontrati nella definizione dei procedimenti. Al momento in cui questa relazione viene scritta l'ispezione risulta essere ancora in corso; la Commissione, peraltro, con lettera del suo Presidente in data 29 aprile 1981, ha chiesto di acquisire la relazione conclusiva, non appena essa sarà disponibile (1).
(1) Copia di detta relazione ispettiva è pervenuta alla segreteria della Commissione in data 20 luglio 1981 dopo che, la Commissione aveva esaurito i suoi lavori con l'approvazione del presente documento e la sua trasmissione alle presidenze delle Camere.
Segue 357
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