Con tantissime case disabitate, a Contessa Entellina, si potrebbe puntare a vivacizzare la realtà umana.
Servirebbe coinvolgere e valorizzare chi già sa attrarre visitatori come lo fanno Vivere slow e qualche altro operatore individuale.
Le Amministrazioni Comunali, stando ad una sentenza di questi giorni, non possono imporre restrizioni alle attività di affitti brevi a scopo turistico, a meno che non abbiano funzione imprenditoriale.
A stabilirlo è la sentenza n. 2928/2025 del Consiglio di Stato, secondo cui gli immobili destinati alla locazione turistica da utenti privati non rientrano nel concetto di strutture ricettive (dove invece, ad esempio, rientrano le case vacanza), quindi non sono soggetti alla stessa normativa.
L’organo costituzionale ribadisce, inoltre, che non esiste una legge nazionale che regola gli affitti brevi privati e che non è conferito alle amministrazioni comunali il compito di farlo.
Si legge nella pronuncia del Consiglio di Stato: «nel quadro normativo attuale, l’attività di locazione di immobili, anche a finalità turistica, che sia esercitata in forma non imprenditoriale, essendo un atto dispositivo dell’immobile, riconducibile al diritto del proprietario ed alla libertà contrattuale, non ricade nell’ambito dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990 e non è soggetto a poteri prescrittivi ed inibitori della pubblica amministrazione». La sentenza specifica, inoltre, che sia a livello nazionale che regionale gli affitti brevi a scopo turistico non possono essere equiparati alle strutture ricettive, essendo «immobili che non confluiscono in tale categoria e non sono soggetti all’intera disciplina».
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