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lunedì 12 dicembre 2016

Previdenza. Possibilità ulteriori di ricongiunzioni contributive

Ricongiunzione 

alle casse private professionali



Chi ha versato contributi, relativi a periodi non coincidenti, in diverse forme pensionistiche obbligatorie, puo' dal 1 gennaio 2017 cumularli  gratuitamente, in alternativa agli attuali istituti della ricongiunzione  onerosa o della totalizzazione.

La norma riguarda sia i lavoratori dipendenti che i lavoratori autonomi e parasubordinati iscritti in regimi INPS, ma anche a Casse professionali obbligatorie.

La Legge di Bilancio approvata dal Senato il 7 dicembre ha infatti previsto al comma 195 la possibilità di ricongiunzione anche ai contributi versati agli enti di previdenza estendendo  l'istituto del cumulo ai periodi contributivi maturati presso le forme pensionistiche obbligatorie di base relative ai prfessionisti.

A differenza che  nella totalizzazione (anch'essa gratuita) dove i periodi contributivi danno luogo a quote di trattamento pensionistico calcolate secondo il sistema contributivo,  nell'istituto del cumulo  ogni quota di trattamento è determinata mediante i criteri di calcolo inerenti (secondo la rispettiva disciplina) alla corrispondente quota di anzianità contributiva.

La possibilità di accesso al cumulo dei contributi è prevista  in favore dei soggetti che abbiano conseguito il requisito di anzianità contributiva (per la pensione) indipendente dall'età anagrafica, requisito attualmente pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini ed a 41 anni e 10 mesi per le donne.

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