ARGOMENTI DI METODO E DI MERITO
La riforma costituzionale denominato Renzi-Boschi
Voto a data certa e decretazione d'urgenza
Al fine di rafforzare l'incidenza del
Governo nel procedimento legislativo, la riforma riconosce all'esecutivo il
potere di chiedere che un disegno di legge indicato come essenziale per
l'attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all'ordine del
giorno della Camera e sottoposta alla pronuncia in via definitiva della stessa
entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione, ulteriormente
prorogabili per non oltre quindici giorni (c.d. istituto del
voto a data certa).
Altre disposizioni concernono la decretazione d'urgenza ed il relativo procedimento di
conversione. In particolare, la riforma introduce in Costituzione alcuni
limiti, previsti dalla normativa ordinaria, disponendo che il decreto-legge non
può:
· -- provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quinto comma, della
Costituzione, ossia in materia costituzionale, di delegazione, di ratifica di
trattati internazionale e di approvazione del bilancio.
-- --Non possono essere
adottati decreti-legge in materia elettorale, ad eccezione della disciplina
dell'organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle
elezioni;
· --reiterare disposizioni di decreti-legge non convertiti o regolare i
rapporti giuridici sorti sulla loro base;
· --ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte
costituzionale per vizi non attinenti al procedimento.
--Inoltre, i decreti-legge devono recare
misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e
corrispondente al titolo.
--Infine, nel corso dell'esame di disegni
di legge di conversione in legge dei decreti legge non possono essere approvate
disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto.
Riforma del titolo V della Costituzione
e soppressione delle province
Il disegno di legge reca, inoltre, la
riforma del titolo V della Costituzione.
In primo luogo, sono soppresse le previsioni costituzionali relative alle province, quale ente costitutivo della Repubblica.
Viene profondamente rivisto il riparto
di competenza legislativa e regolamentare tra Stato e regioni, oggetto
dell'articolo 117 Cost.
E', in particolare, soppressa la
competenza concorrente con una redistribuzione delle materie
tra competenza legislativa statale e competenza regionale. Tra le materie
attribuite alla competenza statale si richiamano, in particolare:
la tutela e
la promozione della concorrenza;
il coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario;
le norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina
giuridica del lavoro pubblico;
le disposizioni generali per la tutela della
salute;
la sicurezza alimentare;
la tutela e sicurezza del lavoro, nonchè le
politiche attive del lavoro;
l'ordinamento scolastico, l'istruzione
universitaria e la programmazione strategica della ricerca scientifica e
tecnologica.
Inoltre, è introdotta la c.d. "clausola di supremazia", in base alla quale la legge statale - su
proposta del Governo - può intervenire in materie non riservate alla
legislazione esclusiva, quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o
economica della Repubblica ovvero al tutela dell'interesse nazionale.
Viene al contempo modificato l'art. 116
della Costituzione, che disciplina il c.d. regionalismo
differenziato.
In particolare, è ridefinito l'ambito delle materie nelle quali possono
essere attribuite particolari forme di autonomia alle regioni ordinarie facendo
riferimento ai seguenti ambiti di competenza legislativa statale; è introdotta
una nuova condizione per l'attribuzione, essendo necessario che la regione sia
in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio;
l'iniziativa della regione interessata non è più presupposto necessario per
l'attivazione del procedimento legislativo aggravato, ma solo condizione
eventuale; l'attribuzione delle forme speciali di autonomia avviene con legge
"approvata da entrambe le Camere", senza però richiedere più la
maggioranza assoluta dei componenti, ferma restando la necessità dell'intesa
tra lo Stato e la regione interessata.
Le modifiche introdotte non si applicano
alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome fino all'adeguamento
dei rispettivi statuti, salvo specifiche disposizioni disposte con riferimento
all'applicazione dell'art. 116 della Costituzione, che disciplina il c.d.
regionalismo differenziato.
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