Ancora sulla giustizia nella Sicilia dei baroni
(nel periodo in cui gli arbëresh si insediarono
nei feudi dei Peralta-Cardona)
Bando (provvedimento dell'autorità feudale), e bandito (persona messa al bando) hanno radice comune e connessione etimologica.
Col bando si rendeva una persona nemica del paese, nemica della comunità. Essendo quella persona stata resa nemica, chiunque era abilitato ad ucciderla senza dover incorrere in alcuna sanzione.
Il bandito, che si era resa irreperibile, presentandosi agli organismi preposti alla sicurezza baronale poteva far riaprire il processo per discolparsi, ma non esisteva, allora, alcuna garanzia sul "giusto processo", dal momento che era già insorto ed era stato alimentato diffusamente il pre-giudizio.
I delitti "politici", che si concretizzavano nella "ribellione da fame" e talora nel "brigantaggio", per definizione e per disposizione regia (discorritori di campagna) erano animati (aizzati) dai "ribelli" e ad essi si applicava immediatamente (e senza processo) la confisca dei beni.
Da quella seconda metà del secolo XV dovranno passare più secoli perchè venga riconosciuta l'immoralità della condanna pregiudiziale nei confronti di chi ostenta "opposizione" ad un regime politico.
Ancora oggi, in più parti del mondo, molte (tante) persone sono perseguitate ed assassinate per la loro avversione al Potere. In Europa fino a ieri il Nazi-Fascismo ed il Comunismo -su questo aspetto- non avevano nulla da invidiare ai regimi feudali dei quali stiamo trattando.
La famiglia del bandito veniva spogliata anche dei beni aviti, per delitti (o presunti delitti) ai quali non aveva partecipato.
Il procedimento attingeva le sue regole non tanto dall'ambito baronale, che comunque ne applicava gli effetti, quanto dalle Costituzioni Siciliane risalenti agli Svevi.
Così si può leggere una norma:
Si quis infra annum
a die banni editi (non si presenterà al maestro giustiziere che lo ha bandito),
sarà dichiarato forgiudicato.
Soltanto i forgiudicati potevano essere uccisi da chiunque: i banditi invece, ove presi, dovevano essere consegnati alla giustizia.
La Costituzione federiciana stabiliva:
sia reputato nemico pubblico, così che impunemente possa essere offeso da chiunque, e se alcuno l'ucciderà, non si aspetti pena, ma premio dalla nostra grazia.
Le singole sentenze di bando si pubblicavano a suon di tamburo o di tromba more solito et consueto, ed anche si facevano periodici bandi generali per tutte le terre (=i paesi) con l'elenco dei nomi dei banditi ricercati in tutto il Regno di Sicilia.
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