L’articolo 1 del testo di legge costituzionale modifica
l’articolo 55 Cost. e
rivisita profondamente le funzioni proprie dei due rami del Parlamento.
Il principale elemento caratterizzante l’intervento di riforma riguarda il superamento del bicameralismo perfetto: il Parlamento continuerà ad articolarsi in Camera dei deputati e Senato della Repubblica, ma i due organi avranno composizione diversa e funzioni in gran parte differenti.
Alla Camera dei deputati – di cui non è modificata la composizione – spetta la titolarità del rapporto fiduciario e della funzione di indirizzo politico, nonché il controllo dell’operato del Governo.
Il Senato della Repubblica (che mantiene la denominazione vigente) diviene organo ad elezione indiretta, sede di rappresentanza delle istituzioni territoriali.
Il principale elemento caratterizzante l’intervento di riforma riguarda il superamento del bicameralismo perfetto: il Parlamento continuerà ad articolarsi in Camera dei deputati e Senato della Repubblica, ma i due organi avranno composizione diversa e funzioni in gran parte differenti.
Alla Camera dei deputati – di cui non è modificata la composizione – spetta la titolarità del rapporto fiduciario e della funzione di indirizzo politico, nonché il controllo dell’operato del Governo.
Il Senato della Repubblica (che mantiene la denominazione vigente) diviene organo ad elezione indiretta, sede di rappresentanza delle istituzioni territoriali.
Art. 55 - Testo vigente Art. 55 - Testo modificato
Il Parlamento si compone
della Camera
dei deputati e del Senato (identico)
della Repubblica.
Le leggi che stabiliscono le modalità
di elezione delle Camere promuovono
l’equilibrio tra donne
e uomini nella
rappresentanza.
Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.
La Camera dei deputati è titolare del
rapporto di
fiducia con il Governo ed
esercita la funzione di
indirizzo politico,
la funzione legislativa e quella
di
controllo dell’operato del Governo.
Il Senato della Repubblica rappresenta
le istituzioni territoriali
ed esercita
funzioni di raccordo tra lo Stato e
gli
altri enti costitutivi della Repubblica.
Concorre
all’esercizio della funzione
legislativa nei casi e
secondo le
modalità stabiliti dalla Costituzione,
nonché all’esercizio delle funzioni di
raccordo tra
lo Stato, gli altri enti costitutivi
della Repubblica
e l’Unione
europea. Partecipa alle decisioni dirette
alla formazione e all’attuazione
degli atti normativi
e delle politiche
dell’Unione europea. Valuta le
politiche
pubbliche e l’attività delle pubbliche
amministrazioni e verifica l’impatto
delle politiche
dell’Unione europea sui
territori. Concorre ad
esprimere pareri
sulle nomine di competenza del
Governo
nei casi previsti dalla legge e a verificare
l’attuazione delle leggi dello Stato
Il Parlamento si riunisce in seduta comune
dei membri delle due Camere nei
soli casi (identico)
stabiliti dalla Costituzione.
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