Perchè ci chiamano ai seggi
per il Referendum ?
In base all’art. 138 della Costituzione le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi
costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo
non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di
ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione,
ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila
elettori o cinque Consigli regionali.
La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se
non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna
delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
L’articolo 2 del testo di legge costituzionale - modificando l’articolo 57
Cost. - definisce una diversa composizione e una nuova modalità di elezione
del Senato della Repubblica.
In particolare, il nuovo Senato si compone di 95 senatori rappresentativi
delle istituzioni territoriali, eletti dai consigli regionali o delle province autonome,
in conformità alle scelte degli elettori, invece dei 315 senatori elettivi previsti
dal testo costituzionale vigente.
Al contempo, il Presidente della Repubblica
può nominare fino a 5 senatori, che durano in carica sette anni, tra i cittadini
che hanno illustrato la patria per altissimi meriti. Si aggiungono inoltre gli ex
Presidenti della Repubblica in qualità di senatori di diritto e a vita.
Per il Senato, dunque, oltre a diminuire in maniera rilevante il numero dei
componenti, l’elezione popolare diretta viene sostituita, per 95 membri, da un’elezione
di secondo grado.
Nella relazione di accompagnamento al disegno di legge del Governo S. 1429 sono illustrate
le motivazioni di fondo che sono alla base della scelta di non prevedere l’elezione
popolare diretta, che “inevitabilmente, potrebbe trascinare con sé il rischio che i senatori si
facciano portatori di istanze legate più alle forze politiche che alle istituzioni di appartenenza,
ovvero di esigenze particolari circoscritte esclusivamente al proprio territorio, e che
la loro legittimazione diretta da parte dei cittadini possa, inoltre, indurli a voler incidere
sulle scelte di indirizzo politico che coinvolgono il rapporto fiduciario, riservate in via esclusiva
alla Camera dei deputati, in tal modo contraddicendo le linee portanti cui è ispirato il
disegno di legge”.
Articolo 57
Composizione ed elezione del Senato della Repubblica
(Art. 2)
A sx il testo dell'attuale Costituzone A dx il testo modificato che si
vorrebbe introdurre
medesimi organi, secondo le modalità
stabilite dalla legge di cui al sesto comma.
Con legge approvata da entrambe le
Camere
sono regolate le modalità di
attribuzione
dei seggi e di elezione dei
membri del
Senato della Repubblica tra
i consiglieri e
i sindaci, nonché quelle
per la loro sostituzione,
in caso di cessazione
dalla carica elettiva regionale
o
locale. I seggi sono attribuiti in ragione
dei voti
espressi e della composizione di
ciascun Consiglio.
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