Settant’anni fa
nasceva la
Repubblica
Italiana.
Uno dei primi
atti del nuovo Stato fu
dotarsi di una
Costituzione, una
legge che
accomunasse tutti gli
italiani, non più
sudditi ma cittadini.
La Costituzione è il
documento più
importante: definisce
i principi
fondamentali dello
Stato, è la base per
ogni legge che viene
approvata, come
anche del
comportamento di
ogni buon cittadino.
Ogni italiano deve
conoscerla, ed è (sarebbe) compito della Scuola
fare sì che questo
avvenga.
I diritti di libertà
affermati dall’art. 2
(clicca qui) sono alla base di
ogni società
democratica.
La
libertà non è solo un
principio teorico, ma
si realizza attraverso
il riconoscimento di
una serie di diritti, e
la Costituzione è
molto chiara
nell’elencarli in
questa Parte Prima, quella che stiamo esaminando prima di arrivare alle riforme "che il Governo" vorrebbe inserire.
Accanto ai diritti
sono elencati alcuni
doveri fondamentali,
che valgono a
coniugare gli
interessi individuali
con il vantaggio
dell’intera società.
Il Titolo I riguarda i diritti civili, ovvero le
libertà dell’individuo.
Queste libertà si
estendono anche alle associazioni che gli
individui formano, quando esse non siano
contrarie alla legge.
Il concetto di libertà si lega strettamente
a quello di responsabilità: nessuno può, in
nome della propria libertà, danneggiare o limitare quella degli altri.
I RAPPORTI CIVILI
Art. 13
La libertà personale è
inviolabile.
Non è ammessa forma
alcuna di detenzione, di
ispezione
o perquisizione
personale, né qualsiasi
altra restrizione della libertà
personale, se non
per atto motivato dell’autorità
giudiziaria e
nei soli casi e modi previsti
dalla legge.
In casi eccezionali di
necessità ed urgenza, indicati
tassativamente dalla
legge, l’autorità di pubblica
sicurezza può adottare
provvedimenti provvisori,
che devono essere
comunicati entro quarantotto
ore all’autorità giudiziaria
e, se questa non li
convalida nelle successive
quarantotto ore, si intendono
revocati e restano
privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza
fisica e morale sulle persone
comunque sottoposte
a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i
limiti massimi della carcerazione
preventiva.
Art. 14
Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire
ispezioni o perquisizioni
o sequestri,
se
non nei casi e modi stabiliti
dalla legge secondo
le garanzie prescritte
per la tutela della libertà
personale.
Gli accertamenti e le
ispezioni per motivi di
sanità e di incolumità
pubblica o a fini economici
e fiscali sono regolati
da leggi speciali.
Art. 15
La libertà e la segretezza
della corrispondenza e di
ogni altra forma di comunicazione
sono inviolabili.
La loro limitazione può
avvenire soltanto per atto
motivato dell’autorità
giudiziaria con le garanzie
stabilite dalla legge.
qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
Art. 18
I cittadini hanno diritto di
associarsi liberamente,
senza autorizzazione, per
fini che non sono vietati
ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni
segrete e quelle
che perseguono, anche
indirettamente, scopi
politici mediante organizzazioni
di carattere
militare.
Art. 19
Tutti hanno diritto di
professare liberamente
la propria fede religiosa
in qualsiasi forma,
individuale
o associata, di farne
propaganda e di esercitarne
in privato o in
pubblico il culto, purché
non si tratti di riti contrari
al buon costume.
Art. 20
Il carattere ecclesiastico
e il fine di religione o di
culto d’una associazione
od istituzione non possono
essere causa di speciali
limitazioni legislative,
né di
speciali gravami
fiscali per la sua costituzione,
capacità giuridica
e ogni forma di attività.
Art. 21
Tutti hanno diritto di manifestare
liberamente il
proprio pensiero con la
parola, lo scritto e ogni
altro mezzo di diffusione.
La stampa non può
essere soggetta ad autorizzazioni
o censure.
Si può procedere a sequestro
soltanto per atto
motivato dell’autorità
giudiziaria nel caso di delitti,
per i quali la legge
sulla stampa espressamente
lo autorizzi, o nel
caso di violazione delle
norme che la legge stessa
prescriva per l’indicazione
dei responsabili.
In tali casi, quando vi
sia assoluta urgenza e
non sia possibile il tempestivo
intervento dell’autorità
giudiziaria, il
sequestro della stampa
periodica può essere
eseguito da ufficiali di
polizia giudiziaria, che
devono immediatamente,
e non mai oltre ventiquattro
ore, fare denunzia
all’autorità giudiziaria. Se questa non
lo convalida nelle ventiquattro
ore successive,
il sequestro s’intende
revocato e privo d’ogni
effetto.
La legge può stabilire,
con norme di carattere
generale, che siano
resi noti i mezzi di finanziamento
della stampa
periodica.
Sono vietate le pubblicazioni
a stampa, gli
spettacoli e tutte le altre
manifestazioni contrarie
al buon costume.
La legge stabilisce provvedimenti
adeguati a
prevenire e a reprimere
le violazioni.
Art. 22
Nessuno può essere privato,
per motivi politici,
della capacità giuridica,
della cittadinanza, del
nome.
Art. 23
Nessuna prestazione personale
o patrimoniale può
essere imposta se non in
base alla legge.
Art. 24
Tutti possono agire in giudizio
per la tutela dei
propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
Art. 25 Nessuno può essere distolto dal
giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
Art. 26
L’estradizione del cittadino
può essere consentita
soltanto ove sia
espressamente prevista
dalle convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso
essere ammessa per reati
politici.
Art. 27La responsabilità penale
è personale.
L’imputato non è considerato
colpevole sino
alla condanna definitiva.
Le pene non possono
consistere in trattamenti
contrari al senso di
umanità e devono tendere
alla rieducazione
del condannato.
Non è ammessa la pena
di morte.
Art. 28
I funzionari e i dipendenti
dello Stato e degli enti
pubblici sono direttamente
responsabili, secondo
le leggi penali, civili
e amministrative,
degli atti compiuti in
violazione di diritti. In
tali casi la responsabilità
civile si estende allo Stato
e agli enti pubblici.
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