CI VIENE CHIESTO:
IN MUNICIPIO SI DOVREBBE
PARLARE DI DUP.
COSA E' ?
Il Dup rappresenta la principale innovazione tra i documenti di programmazione introdotta dal
D.Lgs. n. 118/2011 e costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti contabili.
Tale
centralità, però, finora è rimasta solo sulla carta per più ragioni. Dallo scorso anno (2017) però l'obbligo è scattato; ma a quanto sembra qui da noi -a Contessa- ciò non è accaduto e non ne conosciamo le ragioni.
La certezza giuridica è che la giunta deve adottare il documento e
successivamente presentalo, ma non farlo approvare seduta stante, al consiglio "per le conseguenti deliberazioni".
Tutto dovrebbe avvenire entro il termine
ordinatorio del 31 luglio antecedente il triennio di riferimento. Ciò significa che nel luglio 2018 andrebbe presentato il DUP 2019-2021.
Così il Sole 24Ore
Il 31 luglio è in in scadenza un
importante appuntamento con lo sguardo proiettato al futuro, è di carattere
ordinatorio e consiste nella presentazione, secondo le modalità previste dal
regolamento di contabilità, se esiste, all'organo consiliare, del Dup relativo
al triennio 2019/2021.
Il documento unico di programmazione
Per il Dup invece quest'anno ci sono alcune novità per i Comuni sotto i 5000 abitanti .... ....
Il documento unico di programmazione
Per il Dup invece quest'anno ci sono alcune novità per i Comuni sotto i 5000 abitanti .... ....
Sotto la
spinta della legge di bilancio 2018, è stato recentemente approvato il Dm 18 maggio 2018 che ha modificato i
contenuti del documento semplificato di cui al punto 8.4 del principio
contabile n. 4/1 e ha previsto l'esordio per i micro comuni (con popolazione al
di sotto dei 2000 abitanti) di un Dup super semplificato. Le novità intervenute
nel perimetro dei piccoli Comuni non hanno però per nulla risolto invece le
criticità già più volte sollevate dalle Associazioni dei Cmuni e dei Revisori
con riferimento al «mancato collegamento del Dup con la programmazione di
settore».
Le modifiche intervenute con il Dm 18 maggio 2018 vanno a modificare il punto 8.4 del principio contabile e inseriscono il punto 8.4.1 per i micro Comuni circoscrivendo in maniera chiara il perimetro di applicazione della possibilità che «fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, si considerano approvati, in quanto contenuti nel Dup, senza ulteriori deliberazioni» i documenti della programmazione di settore.
Le modifiche intervenute con il Dm 18 maggio 2018 vanno a modificare il punto 8.4 del principio contabile e inseriscono il punto 8.4.1 per i micro Comuni circoscrivendo in maniera chiara il perimetro di applicazione della possibilità che «fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, si considerano approvati, in quanto contenuti nel Dup, senza ulteriori deliberazioni» i documenti della programmazione di settore.
Resta
quindi obbligatorio nei comuni di dimensione superiore la necessità di
procedere, prima o dopo la presentazione del Dup, all'approvazione dei
documenti di programmazione di settore anche per non incorrere nel richiamo
della Corte dei conti così come indicato dalla sezione regionale di controllo per
il Veneto nella deliberazione 202/2018/Prse.
QUALI I PASSAGGI ?
QUALI LE RIFLESSIONI ?
Gli uffici finanziari avrebbero dovuto predisporre il DUP 2018/2020 un anno fa.
--Con riferimento al procedimento di approvazione del DUP e della
relativa nota di aggiornamento risulta:
1) che il DUP è presentato dalla Giunta entro il 31 luglio dell'anno precedente al triennio di riferimento e quindi il triennio 2018-2020 si sarebbe dovuto trattare entro il 31 luglio 2017: “per le conseguenti
deliberazioni”.
Il Consiglio riceve, esamina, discute il DUP presentato e delibera di conseguenza.
La deliberazione del Consiglio concernente il DUP può tradursi:
• in una approvazione, nel caso in cui il documento di programmazione rappresenta
gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
• in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della
predisposizione della successiva nota di aggiornamento.
La deliberazione del DUP che qui da noi si sarebbe dovuta presentare a luglio 2017 costituisce una fase necessaria del ciclo
della programmazione dell’ente;
2) l’assenza di un termine per la deliberazione concernente il DUP, al fine di lasciare
agli enti autonomia nell’esercizio della funzione di programmazione e di indirizzo politico,
fermo restando che il Consiglio deve assumere “le conseguenti deliberazioni” non significa che al Consiglio il Dup non va presentato per un intero anno finanziario.
Esiste peraltro il termine
del 15 novembre per l’aggiornamento (eventuale) del DUP e comporta la necessità, per il Consiglio di
deliberare il DUP in tempi utili per la presentazione dell’eventuale nota di aggiornamento.
La deliberazione consiliare concernente il DUP non è un adempimento facoltativo, anche
se non è prevista alcuna sanzione. E' un atto obbligatorio di sana e buona amministrazione.
3) considerato che la deliberazione del Consiglio concernente il DUP presentato a luglio antecedente il triennio di riferimento ha, o un contenuto di indirizzo programmatico, o costituisce una formale approvazione, pertanto è necessario il parere dell’organo di revisione sulla delibera di giunta a supporto
della proposta di deliberazione del Consiglio, reso secondo le modalità previste dall'eventuale regolamento dell’ente;
4) la nota di aggiornamento al DUP (in Novembre), è eventuale, in quanto può non essere
presentata se sono verificare entrambe le seguenti condizioni:
• il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e
operativi del Consiglio;
• non sono intervenuti eventi da rendere necessario l’aggiornamento del DUP già
approvato;
5) Se presentata, la nota di aggiornamento al DUP si configura come
lo schema del DUP definitivo. 6) Lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione dell'anno successivo generalmente vengono presentati contestualmente entro il 15 novembre, unitamente alla relazione dell’organo di revisione, secondo le modalità previste dal regolamento dell’ente;
7) la nota di aggiornamento, se presentata, è oggetto di approvazione da parte
del Consiglio.
In caso di presentazione contestuale, la nota di aggiornamento al DUP e il
bilancio di previsione possono essere approvati nell’ordine indicato.
8) La disciplina concernente la presentazione del DUP si applica anche agli enti in
gestione commissariale.
9) In caso di rinvio del termine di presentazione del DUP, la specifica disciplina
concernente i documenti di programmazione integrati nel DUP deve essere rispettata.
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