L’Agenzia delle Entrate così spiega come compilare la dichiarazione sostitutiva per la richiesta di esenzione/disdetta dal pagamento del canone Rai in bolletta elettrica.
1) Se il titolare di un Bed&Breakfast già versa il canone Rai speciale per l’unico apparecchio televisivo condiviso tra famiglia e clienti della struttura, deve anche pagare il canone tv ordinario se risulta essere l’intestatario dell’utenza elettrica?
La risposta è negativa in quanto se l’apparecchio tv presente nel B&B è a disposizione di tutti i clienti, si è tenuti a versare soltanto il canone speciale.
Risulta comunque necessario presentare il modello di dichiarazione sostitutiva in cui si comunica la mancata detenzione della tv, compilando l’apposito quadro A.
2) Se il contribuente è ricoverato in casa di riposo è tenuto a pagare il canone Rai?
La risposta è positiva nel caso in cui si detenga un apparecchio televisivo nella propria casa. La questione è diversa se il contribuente risulta titolare di un’utenza elettrica residenziale, in quanto in tal caso sarà tenuto a presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione.
Qualora, invece, detto contribuente non possieda tv e nemmeno l’intestazione di un’utenza elettrica residenziale dovrà dare disdetta, attraverso raccomandata allo Sportello SAT dell’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui lo stesso dovesse essere l’intestatario di un precedente abbonamento Rai, ai sensi dell’art. 10 del RDL n. 246/1938.
3) Le coppie di fatto che risiedono nella stessa abitazione vengono considerate famiglia anagrafica?
Per famiglia anagrafica, sulla base dell’art. 4 del DPR n. 223/1989, si intende: “un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune (unico nucleo familiare)”. E’ rilevante, ai fini della stessa, la certificazione del Comune competente (art. 13 del DPR n. 223/1989).
Al riguardo, è necessario che i soggetti interessati realizzino dichiarazioni anagrafiche, come ad esempio quali la costituzione di una nuova famiglia o di una nuova convivenza, facendo riferimento all’apposita modulistica atta ad effettuare le dichiarazioni anagrafiche, così come predisposta dal Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno ed adottata da ogni Comune.
Nel sito del Governo (www.lineaamica.gov.it) si legge inoltre che: “I soggetti che effettuano dichiarazioni anagrafiche chiariscono se nell’abitazione sita all’indirizzo di residenza sono già iscritte delle persone ed indicano se sussistono o non sussistono, rapporti di coniugio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi con esse”.
Per quanto riguarda invece “persone o famiglie che coabitano nello stessa abitazione possono dar luogo, a distinte famiglie anagrafiche (distinti nuclei familiari) solo se tra i componenti delle due famiglie non vi sono tali vincoli”.
Si apprende, infine, che “la dichiarazione già resa sull’esistenza dei vincoli affettivi non può essere soggetta a continui ripensamenti”. In quanto gli stessi vincoli sono da considerarsi interrotti esclusivamente con l’interruzione della coabitazione.
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