L'Imprenditore agricolo è chi, in possesso
di Partita IVA, esercita:
-la coltivazione dei terreni,
-della selvicoltura,
-dell’allevamento di animali
-e di tutto ciò che in qualche modo è collegato a tali attività (p.e. la
trasformazione e la conservazione dei beni ottenuti coltivando terreni,
occupandosi delle foreste e allevando animali).
L'attività può svolgersi in forma di
--ditta individuale,
--di società di persone,
--di cooperative
--o di società di capitali.
(almeno un socio o l’amministratore o il titolare
deve possedere la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP); possegga le
competenze tecniche per svolgere l’attività agricola, di selvicoltura o di
allevamento, sia che dedichi almeno il 50% del proprio lavoro a tali attività,
ricavandone almeno il 50% del proprio reddito complessivo.
Tale percentuale può essere ridotta al 25%
nelle aree considerata “svantaggiata”.
Le aziende agricole devono evidenziare -quando hanno la struttura
societaria- l’indicazione di “società agricola” nella loro denominazione, ossia
nel nome dell’azienda stessa.
Una cosa è certa: nella nostra realtà, all'interno dell'isola, sono assenti
sia le forme societarie che quelle condotte da IAP. Bene che vada esiste la
figura del Coltivatore Diretto (CC.dd) ma più diffusamente il "conduttore
diretto dei fondi" che solo marginalmente svolge la conduzione aziendale,
vivendo di redditi provenienti da altre attività (pensionati, braccianti,
impiegati pubblici e privati).
Costoro finora hanno goduto dell'esenzione di quasi tutti gli adempimenti
fiscali (/purchè il reddito del fondo/i non super €. 7.000,oo annui).
Come iniziare
Il possesso di un terreno, di un fondo rustico, di una fattoria o di un
allevamento, ma anche il comodato o l’affitto degli stessi (ai sensi
della Legge 203/82 con patto in deroga ex art.
45 della stessa legge, contratto di affitto soggetto registrazione entro 20 giorni e imposta di
registro dello 0,50% sul corrispettivo complessivo), consente all’imprenditore
agricolo di iniziare l’attività attraverso l’iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA della provincia in cui ha sede
l’azienda e richiedere il rilascio della Partita Iva all’Agenzia delle
Entrate.
A tale richiesta è necessario allegare, sempre, una visura e il titolo di possesso del terreno/fondo/allevamento stesso.
All’avvio dell’impresa bisogna solamente pagare il cosiddetto “diritto
camerale” che ammonta a più o meno 100 Euro.
Problematica Iva
Ai fini IVA si è subito chiamati a scegliere se adottare il
regime speciale di detrazione (art. 34 del D.P.R. n. 633/1972),
oppure quello normale; indicando l’opzione nella prima dichiarazione Iva
annuale. La scelta è vincolante per un triennio.
L’Iva in detrazione (regime speciale) non avviene in maniera
analitica sulla base dell’Iva pagata ai fornitori, ma viene determinata in via
forfettaria mediante l’applicazione delle percentuali di compensazione, per gruppi di prodotti agricoli ed
ittici elencati nella Tabella A, Parte I allegata al D.P.R. n. 633/1972, sull’ammontare delle cessioni di prodotti agricoli
effettuate.
Le aliquote di compensazione per il settore agricolo sono più basse o al
massimo sono uguali a quelle ordinarie, in dettaglio sono: il 4%, il 10% e il
22% in base al tipo di prodotto.
Esempio di calcolo Iva da versare nel regime
speciale agricolo
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Cessione di
piante ornamentali, da parte di un vivaio, per
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10.000,00
euro + Iva
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Aliquota
Iva, da applicare e dovuta sull’imponibile, pari al 10%
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1.000,00 euro
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Iva
detraibile applicando la percentuale di compensazione del 4%
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400,00
euro
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Iva da versare a debito
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600,00 euro
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La detrazione forfetizzata non spetta:
- per le cessioni di prodotti il cui acquisto derivi da
atto non assoggettato ad Iva se il conferente, il donante o il cedente,
applica il regime normale e ha quindi già detratto l’Iva sull’acquisto
originario;
- se la cessione ha ad oggetto
prodotti non
ricompresi nella Tabella A, parte I,P.R. n. 633/1972;
- per le prestazioni di servizi.
Agevolazioni
Le imprese agricole possono usufruire di alcuni vantaggi che riguardano
quattro diversi regimi fiscali:
- “Regime di esonero” riguarda le imprese con
un volume d’affari non superiore a 7.000 euro l’anno costituito per almeno
2/3 dalla cessione di prodotti indicati nella tabella A, parte I, D.P.R.
633/1972. Chi rientra in questo regime fiscale è esente da imposta, da
obblighi documentali e contabili (compresa la dichiarazione annuale e
l’emissione di fatture) e iscrizione al Registro Imprese. Tali disposizioni
cessano di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui è stata
superata la soglia, a condizione che non sia superato il limite di un 1/3
della cessione di altri beni.
- “Regime speciale”, invece, si riferisce alle
aziende che praticano la cessione di prodotti agricoli stabiliti per legge
ed elencati nel cosiddetto “Testo Unico dell’Iva”. Come già detto in
precedenza, questo regime consente di non calcolare l’IVA sugli acquisti,
ma di detrarla attraverso alcune percentuali di compensazione determinate
in base all’ammontare delle vendite e stabilite dall’art.34 del D.P.R.
633/1972.
- “Regime semplificato” o
“regime ordinario”, nel caso in cui non si abbiamo i requisiti per
poter usufruire degli altri due regimi.
Le imposte dovute al Fisco variano -quindi-
in base al regime fiscale adottato. L’Irpef non si calcola in base al
reddito effettivo, ma prendendo in considerazione un reddito medio ordinario
determinato in base alle rendite catastali.
E per quanto riguarda la Previdenza
In agricoltura esistono due figure previdenziali,
riferibili a chi esercita l’attività agricola,
--il coltivatore diretto
--e l’imprenditore agricolo professionale (IAP)
- il coltivatore diretto, coltiva manualmente il fondo e
la sua manodopera dipendente non supera i 2/3 di quella occorrente per i
fabbisogni aziendali;
- l’imprenditore agricolo professionale (IAP), possiede
competenze e conoscenze in agricoltura (art. 5 del regolamento CE
n.1257/1999) e ricava dall’attività almeno il 50% del reddito, dedicando
ad essa almeno la metà del proprio tempo lavorativo.
Quando si avvia l’attività agricola, sia essa l’unica
attività lavorativa del soggetto o quella prevalente, c’è l’obbligo
di versare all’INPS i contributi previdenziali nella gestione lavoratori autonomi agricoli.
L’importo dei contributi da versare, si calcola sulla
base del reddito agrario cui corrisponde una delle quattro fasce di reddito
convenzionale stabilite dalla legge.
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