-- titolare di pensione,
--“pre-pensionati”
--disoccupati che a giugno avranno già ricevuto l’assegno di disoccupazione.
In questi casi verrà calcolato il tetto massimo di 35 mila euro annui, tenendo conto dei redditi di qualsiasi natura (compresi quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva), ma saranno esclusi il reddito della casa di abitazione e le sue pertinenze, i trattamenti di fine rapporto e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata, l’assegno al nucleo familiare, gli assegni familiari e l’assegno unico universale.
L’indennità non può essere ceduta, sequestrata o pignorata e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali.
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