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venerdì 29 aprile 2022

Circolare Brunetta. Mascherine sul posto di lavoro

Riteniamo utile riportare il testo della "Circolare Brunetta" circa l'uso delle mascherine negli ambiti degli uffici pubblici (mascherina Ffp2 anche dopo l’1 maggio).

In tutti gli altri luoghi di lavoro (aziende private) è previsto che saranno i protocolli stipulati tra aziende e sindacati a stabilire le nuove regole sull’uso delle mascherine.

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 Il Ministro per la pubblica amministrazione 

Alle amministrazioni di cui all’articolo 1, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,

 n. 165 Circolare n. 1/2022 

Oggetto: indicazioni sull’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie. 

   Con l’ordinanza del Ministro della salute del 28 aprile 2022 sono state impartite le nuove prescrizioni in ordine all’utilizzo dei dispositivi in oggetto nei vari ambienti con efficacia dal 1° maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. 

  In particolare, l’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie è stato raccomandato nei luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico. 

   Non sussiste, tuttavia, alcun obbligo specifico al loro utilizzo da parte del personale. 

   Nondimeno, si ritiene necessario fornire, con la presente circolare, alcune indicazioni di carattere generale per una corretta ed omogenea applicazione della citata ordinanza nei luoghi di lavoro pubblici.   

   Si è dell’avviso, infatti, che ciascuna amministrazione, nella responsabilità del datore di lavoro, debba impartire, tempestivamente, le necessarie indicazioni al riguardo, tenendo conto delle concrete condizioni dei luoghi di lavoro e delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dei propri dipendenti. 

   Si riportano, di seguito, alcuni esempi (non esaustivi) sull’uso delle mascherine (FFP2): 

 UTILIZZO RACCOMANDATO: 

- per il personale che si trovi a contatto con il pubblico (c.d. sportello) e che sia sprovvisto di altre idonee barriere protettive; 

- per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, anche se si è solo in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti;

- nel corso di riunioni in presenza; 

- nel corso delle file per l’accesso alla mensa o altri luoghi comuni (ad esempio bar interni, code per l’ingresso in ufficio); 

- per coloro che condividano la stanza con personale c.d. “fragile”; 

- in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie; 

- negli ascensori; 

- in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel medesimo ambiente; 

UTILIZZO NON NECESSARIO 

- in caso di attività svolta all’aperto; 

- in caso di disponibilità di stanza singola per il dipendente; 

- in ambienti ampi, anche comuni (ad es. corridoi, scalinate) in cui non vi sia affollamento o si mantenga una distanza interpersonale congrua; Ciascuna amministrazione dovrà quindi adottare le misure che ritiene più aderenti alle esigenze di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro, tenendo ovviamente conto sia dell’evoluzione del contesto epidemiologico che delle prescrizioni di carattere sanitario eventualmente adottate, anche a livello locale, dalle competenti autorità.

Roma, 29 aprile 2022 

On. Prof. Renato Brunetta


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