Si potranno installare impianti fotovoltaici sugli edifici dei centri abitati, anche nei centri storici, senza dover chiedere autorizzazioni. Verranno individuate individuate alcune aree da considerarsi adatte - per esempio quelle vicine alle industrie, sui terreni adiacenti ad autostrade e ferrovie e sulle aree dove si trovano discariche - in attesa che il ministero della Transizione ecologica di concerto con le Regioni definisca le aree considerate idonee.
Il governo sta dandosi molto da fare sulle fonti green, soprattutto in direzione delle semplificazioni aggiuntive rispetto al decreto recentemente varato.
Diverse delle misure di semplificazione introdotte -secondo le associazioni di categoria- contribuiranno ad accelerare lo sviluppo delle rinnovabili tuttavia, in questa fase di emergenza energetica il settore necessita di un’azione straordinaria di riduzione della burocrazia.
Le misure introdotte - commentano le associazione di categoria- rappresentano un intervento positivo da parte del governo soprattutto per diffondere una maggiore cultura della sostenibilità. Tuttavia il fabbisogno energetico non è raggiungibile con i soli pannelli sui tetti. Considerato che un impianto fotovoltaico su una villetta familiare ha una potenza di circa 3 Kw e che il fabbisogno di energia da fonte rinnovabile indicata dal governo è di 70 GW, ciò significa che si avrebbe la necessità di installare circa 2,5 milioni di impianti residenziali.
L’Italia -secondo le associazioni ecologiste- ha bisogno di più energia solare e per questo è fondamentale semplificare gli iter autorizzativi anche per gli impianti di grande dimensione. Quelli su copertura, sia essa residenziale o commerciale, hanno limiti che impediscono di produrre energia sufficiente. Vincoli strutturali (non tutte le superfici sono idonee), vincoli ambientali e paesaggistici e limiti tecnici legati alle componenti e alla manutenzione rappresentano alcuni degli ostacoli principali.
Le novità principali del testo definitivo dl Energia :
==La prima novità (contenuta nell’articolo 9) riguarda gli impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti: da adesso saranno considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sarà necessario avere permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio.
==Per gli impianti fotovoltaici con moduli a terra fino a un megawatt di potenza, sempre che non ci siano vincoli, basterà avere la «Dia», cioè dichiarazione di inizio lavori asseverata, che basterà anche per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi.
Ma questo vale se gli impianti sono situati in aree idonee (che saranno definite dal Mite con le Regioni), non sottoposte alle norme di tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio (e al di fuori delle zone interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale).
La Dila sarà sufficiente anche per realizzare interventi di modifica non sostanziale che determinino un aumento della potenza installata e la necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell’area occupata.
(Segue)
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