Il Manifesto che riporta gli eletti |
La prima seduta del Consiglio Comunale appena eletto si terrà il 26 giugno p.v., alle ore 18,00.
E' stato convocato dal Presidente del Consiglio uscente, ma la Circolare regionale sui primi adempimenti prevede che avrebbe potuto convocarlo anche il neo consigliere più anziano "per voti ottenuti".
La legge 8.6.1990, n. 142 prevede infatti che i consiglieri entrano in carica già con la proclamazione sottoscritta dal Presidente della prima sezione elettorale.
La Circolare regionale in materia di nuvo insediamento prevede che la convocazione riguardi anzitutto il giuramento dei consiglieri nonchè del Sindaco. Espletati tutti gli altri adempimenti utili al regolare insediamento del Consiglio questo procede alla nomina del suo Presidente che andrà a sostituire il facente funzioni fino a quel momento (consigliere con più preferenze elettorali).
In passato il ruolo di Presidente, in più realtà dell'isola (ma forse non a Contessa) è stato affidato al gruppo di minoranza, al fine di coinvolgerlo nell'attività attuativa del programma da portare avanti. Ma, ovviamente, non sussiste alcun impegno normativo.
Soffermiamoci su alcuni adempimenti
La convalida degli eletti.
Alla seduta del Consiglio Comunale per la convalida degli eletti partecipano solo i Consiglieri risultati validamente eletti all’esito dello scrutinio curato dalla prima sezione elettorale.
Cioè quelli che hanno ottenuto le maggioranze di cui agli articoli 71 e 72 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e non anche i Consiglieri subentrati per surroga.
La convocazione del nuovo Consiglio e relativo ordiine del giorno |
Il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, è tenuto ad esaminare la condizione degli eletti e di dichiarare la ineleggibilità di essi in presenza di cause prescritte.
I Consiglieri, dopo la proclamazione degli eletti da parte del Presidente dell’adunanza, sono "ammessi" al vaglio del Consiglio Comunale per la verifica della condizione degli eletti.
La prima seduta si può concludere con la convalida dei proclamati eletti. Per quanto precede si può sostenere che se nell’arco di tempo che intercorre dalla proclamazione degli eletti e la successiva convalida sono intervenute delle dimissioni i candidati “non proclamati eletti” ammessi a surrogare i dimissionari, dovranno attendere la convalida dei proclamati eletti e quindi successivamente entreranno in carica questi ultimi in seguito all’adozione della relativa delibera da parte del Consiglio Comunale.
La surroga
La deliberazione di surroga di un Consigliere Comunale dimissionario ha natura di atto obbligatorio e vincolante privo di margini di discrezionalità o di valutazioni politiche espresse dalla maggioranza o dalla minoranza con l’obbligo di restituire all’Organo Consiliare Comunale la sua integrità.
E’ consentito solo di verificare nei surrogandi la sussistenza o meno delle cause ostative dalla legge.
Il termine di dieci giorni previsto articolo 38, comma 8 del T.U.E.L. per la surrogazione dei Consiglieri dimissionari non ha natura perentoria non essendo ricollegato alla sua inosservanza alcun effetto sanzionatorio.
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