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mercoledì 13 giugno 2018

Il buon cittadino (informato). Una occhiata (più ravvicinata) su cosa avviene al Comune (2)

ADEMPIMENTI DEL SINDACO 

Il Sindaco neoeletto domenica scorsa ha assunto, subito dopo la proclamazione, tutte le funzioni, comprese quelle di ufficiale di Governo. 
Con la proclamazione degli eletti avvenuta ad opera del Presidente della prima sezione elettorale, infatti, cessano dalla carica i consiglieri uscenti, il Sindaco uscente e la Giunta nominata dallo stesso. Il Sindaco neoeletto L. Spera deve provvede alla pubblicazione dei risultati delle elezioni entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio, affiggendo il manifesto di proclamazione, e li notifica agli eletti. 
Il manifesto recante i nominativi dei candidati proclamati eletti deve essere sottoscritto dal neoeletto Sindaco nella sua qualità di capo dell’amministrazione comunale, atteso che tale avviso, prescritto dall’articolo 61 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, esula dal procedimento elettorale e si atteggia come una doverosa comunicazione dei nominativi dei nuovi amministratori alla cittadinanza. 

Il Sindaco deve nominare la Giunta, la cui composizione è comunicata al Consiglio comunale nella prima seduta (articolo 46, comma 2, del D. Lgs. 267/2000). Per quanto ne sappiamo due dei tre assessori saranno rispettivamente Josella Cuccia e Nino Cicchirillo.
Stanti le modifiche nella composizione delle Giunte comunali apportate dalla legislazione regionale in anni recenti, potranno essere nominati un numero massimo di assessori, fissato dallo statuto (che peraltro su questo aspetto non ci pare sia stato aggiornato), non superiore a tre. 
A prescindere  infatti dall’effettivo adeguamento statutario, nell’ipotesi in cui lo Statuto del Comune preveda la nomina di un numero di assessori superiore al massimo consentito dalla legge regionale, il Sindaco dovrà attenersi al numero massimo indicato dalla legge regionale stessa. Nel diverso caso in cui lo Statuto dell’Ente preveda la nomina di un numero di assessori inferiore al massimo consentito dalla legge regionale, il Sindaco dovrà attenersi al numero massimo indicato dallo statuto in vigore. 

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