Nei giorni scorsi abbiamo
riferito della volontà dell’Amministrazione Comunale di dotare la struttura
tecnica del Comune di una figura professionale all’altezza del compito, in possesso di laurea in Ingegneria o
Architettura, che sappia bene orientare
la complessa attività dell’area tecnica.
L’intenzione, emersa nel corso di
svolgimento delle complesse operazioni per l’elaborazione del Piano Triennale
sul fabbisogno di personale, adempimento obbligatorio in tutti gli enti locali, la si vorrebbe portare
avanti con la pubblicazione di un avviso pubblico, ossia mediante una selezione
fra figure professionali aventi i requisiti.
Si tratterebbe di dover attivare un rapporto di
lavoro a tempo determinato e part-time (18 ore settimanali) che comporterebbe
il costo annuo di €. 16,1 mila.
Abbiamo già riportato la diatriba
tecnico-giuridica che è insorta attorno a questa problematica fra la Giunta e
la struttura finanziaria del Comune nei giorni scorsi
Vediamo di capire dove sta il punto di mancata condivisione fra la Giunta, appena insediatasi, che deve dispiegare l'organizzazione con cui portare avanti il programma elettorale, ed il Servizio Finanziario (ed il Revisore dei Conti) su cui grava l'onere di salvaguardare i conti pubblici dell'Ente.
Le
assunzioni di personale negli Enti locali
Nell'attuale momento storico, le assunzioni di personale negli Enti locali sono
assoggettate ad un complesso sistema di vincoli. I limiti essenziali sono 4 e subiscono una
diversa rimodulazione, a seconda che si tratti di assunzioni effettuate da Enti
locali sottoposti alle regole del Patto di stabilità interno (P.S.I.)
ovvero da Enti che, in considerazione delle loro ridotte dimensioni
territoriali (meno di 1.000 abitanti), sono esclusi dal Patto di stabilità.
A) Obbligo
di riduzione delle spese di personale rispetto al precedente esercizio. Gli Enti locali soggetti al Patto di stabilità devono
adottare misure idonee a garantire la riduzione della spesa per il personale,
da intendersi come riduzione dell’ammontare della spesa per il personale dell’anno
precedente (art. 1, co. 557, L. 27 dicembre 2006, n. 296, c.d. legge
finanziaria per l’anno 2007). Ai fini dell’applicazione dell’obbligo di
riduzione delle spese del personale, si deve tenere conto anche delle spese
sostenute per il lavoro flessibile, ed in particolare le spese per i
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), per la
somministrazione di lavoro, per gli incarichi con contratto a tempo
determinato, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza
distinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi
variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’Ente (art. 1, co.
557-bis, L. n. 296/2006).
Se
l’Ente locale non rispetta l’impegno di ridurre le spese di personale (rispetto
alle spese sostenute nell’anno precedente), pone in essere una violazione
del Patto di stabilità. Tale inadempimento determina, come sanzione, il
divieto assoluto ed inderogabile a carico dell’Ente di procedere ad assunzioni
di personale a qualsiasi titolo” e “con qualsivoglia tipologia contrattuale” (art.
76, co. 4, L. 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del D.L. 25 giugno 2008, n.
112, richiamato dall’art. 1, co. 557-ter, L. n. 296/2006).
B) Per
gli Enti non sottoposti alle regole del Patto di stabilità interno si applica
una regolamentazione diversa da quella appena descritta e, in particolare, la disciplina
speciale prevista dall’art. 1, comma 562, L. n. 296/2006, in forza della
quale le spese di personale sostenute dagli Enti in esame non devono
superare il corrispondente ammontare delle spese sostenute nel corso dell’anno
2008 (la riduzione della spesa non è dunque rapportata al precedente
esercizio, come per gli Enti sottoposti al Patto di stabilità, bensì alla voce
di spesa sostenuta nell’anno 2008).
Obbligo
di rispetto del tetto di spesa per il personale e di assunzioni con turn over. Per gli Enti locali sono previsti altri 2 vincoli,
aggiuntivi rispetto al limite sopra descritto.
C) Il
primo vincolo (che si applica sia gli Enti locali sottoposti al Patto di
stabilità sia agli Enti che ne sono esclusi) riguarda la riduzione del tetto di
spesa del personale rispetto al complesso delle spese correnti sostenute
dall’Ente locale (art. 76, co. 7, L. 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del
D.L. 25 giugno 2008, n. 112). In particolare, qualora l’incidenza delle spese
di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti,
è fatto divieto assoluto all’Ente di procedere ad assunzione di personale “a
qualsiasi titolo” e “con qualsivoglia tipologia contrattuale”.
D) Il
secondo limite (che riguarda esclusivamente gli Enti sottoposti al patto di
stabilità) introduce per l’Ente locale una restrizione alla facoltà di
effettuare nuove assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo
determinato che possono essere effettuate soltanto entro un certo limite
proporzionale rispetto alle cessazioni dei rapporti di lavoro intervenute
nell’anno precedente (c.d. turn over assunti/cessati dal servizio). In
particolare, l’Ente che ha un rapporto spese di personale/spese correnti inferiore
al 50% può procedere all’assunzione di personale con contratto a tempo
indeterminato nel limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni
dei rapporti di lavoro dell’anno precedente.
Il
rispetto della regola del turn over assunti/cessati subisce una significativa
rimodulazione per gli Enti locali non sottoposti alle regole del Patto di
stabilità interno. Gli Enti in esame possono infatti procedere all’assunzione
di personale nel limite “delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno” (art. 1, co.
562, secondo periodo, L. n. 296/2006). E’ dunque prevista l’applicazione di
un criterio “per teste”, ossia la possibilità di assumere un nuovo dipendente
per ogni cessazione di rapporto di lavoro intervenuta l’anno precedente (c.d.
turn over integrale, diverso da quello proporzionale vigente per gli Enti
sottoposti al Patto di stabilità).
E) Vincoli
alle assunzioni con contratti di lavoro flessibile. Tutti gli Enti locali (sia quelli sottoposti al
patto di stabilità sia quelli che ne sono esclusi) possono ricorrere ad
assunzioni a tempo determinato ed al conferimento di incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) entro il limite del 50%
della spesa sostenuta allo stesso titolo nell’anno 2009 (art. 9, co. 28, L.
30 luglio 2010, n. 122, di conversione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come
modificato dall’art. 4, co. 102, L. 12 novembre 2011, n. 183, c.d. legge di
stabilità per l’anno 2012 e dall’art. 4-ter, co. 12, L. n. 44/2012, di
conversione del D.L. n. 16/2012). Alla stessa stregua – sempre in analogia a
quanto previsto per le Amministrazioni dello Stato – la spesa di personale
sostenuta dall’Ente per i contratti di formazione-lavoro (CFL), per altre
tipologie di rapporti formativi, per la somministrazione di lavoro, nonché per
il lavoro accessorio non può superare il 50% di quella sostenuta per le
rispettive finalità nell’anno 2009. A decorrere dal 1 gennaio 2013, gli Enti
locali possono superare il predetto limite “per le assunzioni strettamente
necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni di polizia locale, di
istruzione pubblica e del settore sociale”, ferma restando la necessità che la
spesa complessiva non superi quella sostenuta per le stesse finalità nell’anno
2009.
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