Chiesa Italo-Albanese, così l’annuario pontificio definisce
le eparchie di Lungro e Piana degli
Albanesi congiuntamente all’abazia di Grottaferrata.
Non manca tuttavia chi si
interroghi sul reale status giuridico di queste chiese.
L’interrogativo che estesamente viene posto è se queste
chiese sono congiuntamente definibili “chiesa sui iuris” (=con diritto particolare proprio) oppure se ciascuna di
essa, distintamente, costituisce una chiesa sui iuris.
Una prima osservazione che viene presentata è che i vari pontefici mai hanno emesso
provvedimenti rivolti
congiuntamente a queste tre
realtà ma sempre finora i provvedimenti, di natura giuridica, sono distintamente stati
emessi ora nei confronti dell’Eparchia di Lungro, ora del Monastero di Grottaferrata
ed ora dell’Eparchia di Piana degli Albanesi. Non esiste in buona sostanza, al
di là della singola qualificazione giuridica delle tre realtà ecclesiali,
nessun passo esplicito o tacito della Santa Sede che attribuisca alla
cosiddetta Chiesa Italo-Albanese la qualificazione unitaria di chiesa sui iuris.
La prima volta che il papato si occupò della posizione “canonica” degli arbëresh sia di Sicilia che del
continente fu nel 1521 con le Bolle Accepimus
nuper del 18 maggio 1521 e Cum Nuper
del 4 luglio 1521 con cui essi venivano
definiti fedeli di rito greco autorizzati a poter seguire le proprie tradizioni.
Ai vescovi del rito greco (ordinati dal patriarcato di Ocrida –Macedonia- ) veniva
inibito di ordinare chierici latini. Veniva inoltre vietato il passaggio arbitrariamente
dal rito greco al latino e viceversa.
Un ulteriore provvedimento “Breve” del 1533 riconosceva al Metropolita Pafnunzio,
designato da Ocrida, di poter
liberamente svolgere nella regione ecclesiastica d’Italia a lui assegnata il
ministero senza che incontrasse impedimento alcuno.
E’ con la chiusura del Concilio di Trento, con il Breve
Romanus Pontifex 16 febbraio 1564, che viene sancito che le popolazioni
greche e albanesi insediatesi in territorio italiano passano, d'autorità, nella
giurisdizione dei vescovi latini.
Nel 1919 viene eretta l’Eparchia di Lungro e nel 1937 l’Eparchia di Piana dei Greci (oltre che l'Esarcato nel
Monastero di Grottaferrata).
L’Eparchia di Lungro e quella di Piana degli Albanesi
dispongono di tutte le strutture giuridiche essenziali che attengono ad una
eparchia e pertanto ad esse si applica il Codice delle Chiese Orientali, che
ovviamente si applica pure all’Esarcato di Grottaferrata, il quale però non fa
parte della tradizione italo-albanese bensi di quella italo-greca. L'Abazia
ha infatti una vicenda storica che comincia nell’anno mille e che è del tutto diversa
dalla vicenda degli italo-albanesi, pur conservando essa pure il rito bizantino.
Gli eparchi di Lungro e di Piana degli Albanesi vengono
nominati direttamente dal pontefice sulla base del canone 182, paragrafo 2, del CCEO
e detengono nella loro persona le funzioni legislative, esecutive e giudiziarie
che esercitano con l’ausilio degli appositi organi previsti dal codice.
Nelle due Eparchie funzionano oltre alla Curia, l’Assemblea
eparchiale, il Consiglio Presbiterale, il collegio dei consultori, il Consiglio
pastorale.
Per quanto riguarda le funzioni giudiziali va osservato che
le due Eparchie sono inserite all’interno delle rispettive strutture ecclesiali
latine sia perchè hanno da seguire un esiguo numero di cause sia perché l’esiguità
delle risorse finanziarie non ha finora consentito l’istituzione di appositi
tribunali.
Le due eparchie sono pertanto inserite nell’ambito dell’organizzazione
dei tribunali ecclesiastici regionali italiani.
(segue)
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