“Il decreto legge dello scorso 24 gennaio 2015 - che stabilisce l’esenzione dall’Imu ai terreni agricoli - sembra violare i principi di ragionevolezza, progressività e legittimo affidamento, presupposti fondamentali di un Paese civile.
Per questo motivo ho presentato un’interrogazione a risposta scritta al ministero dell’Economia”.
Così il deputato Psi, Oreste Pastorelli che chiede al suddetto dicastero di verificare ed eliminare - entro il prossimo 10 febbraio - le gravi incongruenze in merito all’applicazione della normativa.
“Riteniamo - così come abbiamo sostenuto sin da subito - che i parametri per la determinazione dell’imposta municipale unica sui terreni agricoli debbano essere legati alla possibilità reale dei terreni di generare reddito, e non a dati neutri quali l’altitudine”.
Interrogazione a risposta scritta
presentata dall’On.
ORESTE PASTORELLI
Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
premesso che:
- il Consiglio dei ministri con il decreto-legge n. 4 del 24 gennaio 2015 ha stabilito che, a
decorrere dall'anno 2015 (e, retroattivamente, per il 2014), l'esenzione dall'imposta
municipale propria (IMU) di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:
«a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati
totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT);
b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti
e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati
parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT»;
- risultano perciò esclusi dall’esenzione tutti quei terreni che, sebbene situati in zone
dichiarate ‘non montane’, si trovano in zone fortemente compromesse da fenomeni di
dissesto idrogeologico o, comunque, caratterizzate da gravissime condizioni economicoagrarie;
- la disciplina in parola contrasta, dunque, già di per sé e di primo acchito, non solo con
quanto previsto dall’art. 44, comma 2, cost., ma anche con tutti quei principi di tutela dei
territori agricoli svantaggiati risultanti dalla vigente normativa nazionale ed euro unitaria,
ponendo in essere una palese discriminazione, sotto il profilo del trattamento impositivo,
tra terreni posti ad altitudini differenti ma versanti nelle stesse, gravissime, condizioni di
scarsa redditività;
- sotto altro, autonomo, profilo, dalla stessa classifciazione ISTAT dei Comuni italiani
emergono evidenti incongruità e discriminazioni, violando così l’ulteriore canone
costituzionale della ragionevolezza (art. 3 Cost.), ai sensi del quale si devono “disciplinare
in modo eguale le situazioni eguali ed in modo diverso quelle differenti” (Corte cost. sent.
n. 62/1972);
- a causa di simili incongruenze i terreni ricadenti nel territorio di alcuni Comuni
impropriamente considerati di montagna, saranno esentati dal pagamento dell’IMU,
mentre altri, situati in municipi ritenuti solo parzialmente montani (sebbene ubicati da
un'altitudine anche superiore a 600 mlm), saranno solo parzialmente esentati o non
esentati affatto;
- i casi di discriminazione sin qui rappresentati riguarderanno moltissimi Comuni su tutto il
territorio nazionale determinando inammissibili discriminazioni tra terreni agricoli, persino
confinanti: ad esempio, in Sabina, nella Provincia di Rieti, in un territorio estremamente
fragile dal punto di vista idrogeologico e scarsamente redditizio, vi saranno Comuni nel cui
territorio i terreni saranno esenti dal pagamento dell’Imu agricola perché ritenuti montani
(come ad esempio Poggio Mirteto, il quale si trova a soli 246 msl), mentre in altri Municipi,
confinanti con quest’ultimi, tale esenzione inspiegabilmente non vi sarà (ed è il caso di
Montopoli in Sabina, il quale si trova a ben 331 msl, è confinante con Poggio mirteto, ed è
stato dichiarato non montano);
- la situazione ora descritta non è degna di un Paese civile, nel quale i cittadini siano
chiamati a pagare il giusto tributo secondo principi di progressività, di ragionevolezza e di
legittimo affidamento; mentre l’attuale disciplina, al contrario, per come è stata adottata e
per quello che prescrive, sembra violare i canoni appena richiamati;
per sapere:
- di quali informazioni dispone il Ministro interrogato dei fatti esposti in premessa;
- se non reputi necessario, data la gravità della situazione, attivarsi egli stesso, nell’ambito
delle sue competenze e di concerto con le altre Istituzioni competenti, al fine di verificare
ed eliminare entro il prossimo 10 febbraio 2015 le gravi incongruenze applicative della
normativa in questione;
- se non reputi necessario attivarsi al fine di adottare idonee iniziative normative, anche
nell’ambito del procedimento di conversione del D.L. n. 4/2015, volte a modificare il
quadro normativo vigente, prevedendo i criteri d’individuazione dei terreni agricoli esenti
dal pagamento dell’Imposta municipale unica che riflettano le reali condizioni economicoagrarie
degli stessi e non siano esclusivamente agganciati a dati neutri quali l’altitudine.
On. Oreste Pastorelli
Roma,
28 gennaio 2015
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