Il Clientelismo è reato
I nostri parlamentari, quelli siciliani in particolare, incappano spesso, troppo spesso, in un specifico reato previsto dal Codice Penale: “voto di scambio”. Le cronache di questi giorni ci riferiscono che di “voto di scambio” sono incolpati il presidente della Regione Sicilia, Raffaele Lombardo”, l’eurodeputato Antonello Antinoro, Saverio Romano (quest’ultimo per la verità è inseguito da reati ben più pesanti) ed una legione di politicanti ancora.
I nostri parlamentari, quelli siciliani in particolare, incappano spesso, troppo spesso, in un specifico reato previsto dal Codice Penale: “voto di scambio”. Le cronache di questi giorni ci riferiscono che di “voto di scambio” sono incolpati il presidente della Regione Sicilia, Raffaele Lombardo”, l’eurodeputato Antonello Antinoro, Saverio Romano (quest’ultimo per la verità è inseguito da reati ben più pesanti) ed una legione di politicanti ancora.
Per capire cosa debba intendersi occorre ricordare che il parlamentare (tutti i parlamentari), è tenuto a perseguire l’interesse del paese che si chiama Italia. Non può, non deve, occuparsi né degli affari propri (sic !) né di quelli specifici dei suoi elettori.
E’ l’interesse dell’Italia che deve occupare la sua testa, il suo tempo.
Cos’è il voto di scambio
E’ un reato in cui incappano i Pubblici ufficiali, ossia coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa. I parlamentari fanno le leggi e conseguentemente sono pubblici ufficiali.
Il codice penale prevede, all’articolo 319, la corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio (Il pubblico ufficiale che, per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni).
Il voto di scambio è –visto dal lato dell’elettore- il voto dato regolarmente da un elettore, ma non motivato da scelte politiche frutto di riflessioni sincere e disinteressate, bensì corrotto da qualche tornaconto ricevuto da parte di chi si candida o chi per lui.
In Italia il voto di scambio politico-mafioso è un reato ai sensi dell’art. 416-ter del codice penale. Punisce qualsiasi violazione della legge per ottenere un voto.
Esistono comunque reati di differente e più grave peso:
- il falso in un concorso pubblico per un’assunzione clientelare nella pubblica amministrazione;
-il falso nelle gare di appalto pubbliche per aggiudicare gli appalti a imprese che fanno assunzioni clientelari;
- il concorso esterno in associazione mafiosa, sempre per imporre l’assunzione di persone e l’aggiudicazione di appalti ad imprese, segnalati dagli eletti che ricorrono alla mafia, o al contrario segnalati dalle organizzazioni criminali.
-tante altre fattispecie, tutte finalizzate a rafforzare la propria attuale e prevedibile clientela.
Il reato non colpisce, ovviamente, solo i parlamentari ma anche amministratori locali ed uomini pubblici loro “strumenti” .
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