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domenica 9 ottobre 2011

La libertà di stampa non si tocca



L’art. 21 della Costituzione Repubblicana garantisce la libertà di stampa. Recita infatti in questi termini:
« Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni. »
Il Parlamento dei “nominati” in queste settimane in cui dovrebbe occuparsi di incentivare il sistema economico per creare nuovi posti di lavoro, per produrre nuova ricchezza, per ridurre il debito pubblico sta -invece- occupandosi di imbavagliare i giornali. Si sta preoccupando di non far conoscere agli italiani l’operato delle “cricche”, dei Bertolaso, degli Scajola, dei Berlusconi, dei Penati e dei mille corrotti e corruttori che operano come i vermi nei formaggi lungo la penisola.
In verità stanno perdendo tempo, perché già la gran parte dei giornalisti hanno dichiarato che non rispetteranno i nuovi divieti e continueranno, a conclusione delle indagini, a pubblicare tutti gli atti che da quel momento saranno diventati pubblici, nei termini del codice di procedura penale.
Saranno denunciati ? Certo, è probabile !
Le nuove norme però sono in contrasto con la Carta Repubblicana e pertanto non appena gli eventuali giornalisti denunciati e processati solleveranno la “questione di costituzionalità” queste saranno -in un tempo più o meno lungo- cancellate dalla Consulta.
Esistono molti precedenti che tranquillizzano i giornalisti; Vediamoli.
A) Il diritto di cronaca può essere esercitato, anche quando ne possa derivare lesione all’altrui reputazione, purché: la notizia sia vera; esista un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti; l’informazione sia mantenuta nei giusti limiti di obbiettività. (Cass. pen., 10/12/1997, n. 1473).
B) La libertà di cronaca (comprensiva della acquisizione delle notizie) e la libertà d’informazione, sono i cardini del regime di democrazia garantito dalla Costituzione; la stampa è strumento essenziale di quelle libertà. (Corte cost., sent. n. 1/1981)
C) La Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo sancisce (art. 10), il principio della libertà di manifestazione del pensiero. Tale diritto abbraccia la libertà di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche. I limiti della critica esercitabile nei confronti di dirigenti politici sono più ampi di quelli relativi ai semplici privati. (CEDU, 8/7/1986, Lingens c. Austria; 25/3/1985, Barthold c. Repubblica Federale di Germania).
D) Il diritto della stampa di informare su indagini in corso e quello del pubblico di ricevere notizie su inchieste scottanti prevalgono sulle esigenze di segretezza. (CEDU 7/6/2007)
E) Gli Stati contraenti sono vincolati ad uniformarsi alle interpretazioni che la Corte di Strasburgo dà delle norme della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo. (Corte cost. sent. 39/2008)

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