Alcuni contratti collettivi del settore privato (e partecipazioni pubbliche) prevedono l’erogazione, oltre che della tredicesima mensilità a dicembre, di un’ulteriore mensilità, la “quattordicesima” in giugno.
Questa mensilità rientra tra quelli che sono definiti “compensi a periodicità plurimensile”, ovvero quei compensi che hanno una periodicità superiore a quella del normale periodo di paga.
In assenza di precisa regolamentazione da parte del CCNL applicato, valgono le seguenti regole d carattere generali:
Ammontare della Mensilità Aggiuntiva:
Per stabilire
l’ammontare della quattordicesima, il CCNL fa riferimento al concetto di
normale mensilità o retribuzione di fatto mensile e la la retribuzione da
prendere in considerazione è quella relativa al mese di Giugno.
Si prendono in considerazione gli elementi che hanno natura retributiva con carattere di obbligatorietà, continuità e determinatezza. Pertanto -ed ovviamente- devono essere esclusi dal calcolo della retribuzione utile ai fini della quattordicesima gli ANF (assegni per il nucleo familiare) e la maggiorazione per lavoro.
Si prendono in considerazione gli elementi che hanno natura retributiva con carattere di obbligatorietà, continuità e determinatezza. Pertanto -ed ovviamente- devono essere esclusi dal calcolo della retribuzione utile ai fini della quattordicesima gli ANF (assegni per il nucleo familiare) e la maggiorazione per lavoro.
Maturazione della Mensilità Aggiuntiva:
Il periodo di maturazione è stabilito dalla contrattazione collettiva tra il 1° luglio ed il 30 giugno dell’anno successivo.
Pertanto, il lavoratore che abbia prestato servizio ininterrottamente per tutto l’arco temporale di maturazione, avrà diritto di ricevere la mensilità aggiuntiva in misura piena.
In caso contrario, quindi per i lavoratori assunti nel corso del periodo di maturazione, la mensilità aggiuntiva dovrà essere riparametrata in base ai mesi lavorati, tenendo presente che, nella generalità dei casi, la frazione di mese si considera come mese intero solo nel caso in cui sia pari ad almeno 15 giorni.
Per alcune tipologie di assenza dal lavoro, la maturazione della quattordicesima mensilità prosegue, come illustrato nella seguente tabella:
Tipo di Assenza
|
Maturazione Quattordicesima Mensilità
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Congedo di Maternità o Paternità
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SI
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Congedo Parentale
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NO
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Congedo Matrimoniale
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SI
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Infortunio e/o Malattia
|
SI
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Sciopero
|
NO
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Ferie, Permessi e Festività
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SI
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Malattia del bambino (art. 48 D. Lgs. 151/2001)
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NO
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Aspettativa non retribuita
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NO
|
Imponibile Previdenziale:
Le somme erogate a titolo di quattordicesima mensilità entrano a far parte della retribuzione imponibile ai fini contributivi.
Imponibile Fiscale:
Le somme erogate a titolo di quattordicesima mensilità entrano a far parte del reddito imponibile ai fini fiscali, ma senza fare cumulo con le somme erogate nel periodo di paga in cui viene erogata la quattordicesima.
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