Nel 730 è possibile detrarre le
spese mediche. Attenzione però !!
In farmacia –è ben noto- possono acquistarsi prodotti detraibili e prodotti
che non danno diritto alla detrazione. Diventa pertanto determinante ai fini
del diritto di detrazione fiscale la dicitura presente sullo scontrino.
Le spese mediche
detraibili
Le spese per acquisto di medicinali sono detraibili nella
dichiarazione dei redditi 2016 al 19% per l’importo eccedente la
franchigia di 129,11 euro ma a certe condizioni.
La detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino
fiscale in cui devono essere specificati:
-la natura, e la quantità dei prodotti acquistati
-il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto
sulla confezione del medicinale
-e il codice fiscale del destinatario.
E’ quindi sufficiente controllare la codifica per stabilire la detraibilità
o meno:
·
Farmaco, medicinale, f.co, med e altre abbreviazioni
o terminologie riferite inequivocabilmente a farmaci. Queste indicazioni
sullo scontrino danno diritto alla detrazione al 19%, così come indicato
dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n.156/2007.
·
Aic (codice di autorizzazione
all’immissione in commercio): per motivi di privacy del contribuente
lo scontrino può indicare anche un unico codice univoco di autorizzazione
anziché il nome specifico del farmaco che sarà rilevato mediante lettura ottica
del codice a barre, così come indicato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n.40 del 2009
·
Omeopatici: i farmaci omeopatici sono considerati
medicinali e a questi sono equiparati.
·
Ticket: questa dicitura c’è per i
medicinali erogati unicamente dal servizio sanitario e pertanto da diritto alla
detrazione, così come indicato dall'Agenzia nella Risoluzione 10 del 2010
·
Farmaco/medicinale preparazione galenica: le preparazioni
galeniche sono i medicinali preparati in farmacia in base ad una prescrizione
medica destinata ad un determinato paziente Sono detraibili se è specificata la
loro natura, per questo è necessaria l’indicazione farmaco/medicinale.
·
SOP-OTC: sono sigle utilizzate per i
medicinali che non necessitano di prescrizione medica e sono suddivisi tra
medicinali da banco o di automedicazione (OTC) e le restanti tipologie.
Trattandosi di medicinali sono detraibili, così come chiarito dall'Agenzia
nella stessa Risoluzione n.10 del 2010.
·
Medicinali fitoterapici: sono medicinali che
contengono esclusivamente come sostanze attive sostanze vegetali o
preparazioni vegetali. Come indicato dalla Risoluzione n.396 del 2008 sono
detraibili i prodotti fitoterapici esclusivamente quando sono medicinali.
Non danno diritto alla detrazione le spese indicate nello scontrino con le
seguenti diciture:
·
Integratori alimentari:
·
Parafarmaci:
Dal 2016 nella dichiarazione dei redditi 730 precompilata sono già comprese
le spese mediche.
Tuttavia la Direttrice dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che non sono
inseriti tutti i dati delle spese farmaceutiche
Occorrerà pertanto che i contribuenti che si avvalgono del 730 precompilato controllino in base alla propria documentazione e
procedano ad integrare gli importi dei farmaci detraibili non considerati.
Nessun commento:
Posta un commento