A partire dal corrente anno (2012) scompare l'I.c.i. -la tassazione sugli immobili- ed arriva una nuova imposta municipale.
La nuova imposta accorpa a sè l'imposta irpef sui redditi fondiari degli immobili non locati.
L'I.M.U. -questo il nome- rispetto all'I.c.i. va applicata anche sull'abitazione principale, che come sappiamo risultava esente dal 2008.
La base imponibile coincide con quella dell'I.c.i. e però con coefficenti di moltiplicazione rivalutati da 100 a 160.
La prima rata andrà versata entro il 18 giugno ed il saldo entro il 17 dicembre.
Le aliquote sulla base dello 0,76% saranno fissate dai Comuni che potranno -entro margini- manovrarli entro il termine del 30 giugno. Saranno sempre i Comuni a fissare la scaletta delle agevolazioni.
Va tenuto presente che oltre la metà dell'introito andrà allo Stato.
Una delle novità di rilievo, rispetto alla vecchia I.c.i., è che il concetto di 'abitazione principale' è parecchio più stringente: è richiesta la residenza anagrafica congiuntamente al titolo di proprietà. La conseguenza è che non costituisce più abitazione principale quella affidata in comodato ai familiari.
(Continua)
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