Estratto della Circolare INCA n. 141/2011
Lavoratori derogati
I soggetti che hanno già
maturato o che matureranno entro il 31 dicembre 2011 il diritto a pensione di
anzianità o di vecchiaia, conservano il diritto al pensionamento sulla base della
normativa vigente prima dell’entrata in vigore del decreto e possono chiedere
all’ente di appartenenza la certificazione del diritto a pensione.
In tema di certificazione del
diritto alla prestazione pensionistica, l’Inps, nel sottolineare con messaggio
n. 24126 del 20 dicembre scorso, che tale certificazione ha una funzione
dichiarativa e non costitutiva del diritto, ha precisato che il lavoratore che
matura entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva
previsti dalla normativa vigente prima dell’entrata in vigore del decreto legge
consegue il diritto all’accesso e alla decorrenza della pensione di vecchiaia o
di anzianità secondo tale normativa, indipendentemente dalla certificazione del
diritto a pensione.
La precisazione dell’Inps è
corretta, ma sono altrettanto corrette le nostre indicazioni fornite con la
circolare Inca n. 135 del 12.12.2011 di richiedere, comunque, come previsto
dall’art. 24 comma 3 del dispositivo di legge, all’Istituto previdenziale di
appartenenza, la certificazione del diritto a pensione per avere la certezza
della consistenza contributiva e della maturazione dei requisiti per il diritto
a pensione. I nuovi requisiti non trovano applicazione, anche se perfezionati
dopo il 31 dicembre 2011 (ma comunque entro il 2015) per le lavoratrici che
conseguono la pensione sulla base di un’anzianità contributiva di almeno 35
anni e di un’età di almeno 57 anni se dipendenti e di almeno 58 se autonome e
che optano per il calcolo contributivo ai sensi dell’art. 1, comma 9 della
legge n. 243/2004.
In sede di conversione in legge
del decreto, sono state apportate modifiche sostanziali al comma 14 in materia
di lavoratori derogati dai nuovi requisiti; pertanto le indicazioni fornite
nella circolare Inca n. 135 del 12.12.2011 che riguardano tale aspetto sono
superate.
La versione definitiva del
comma 14 del dispositivo di legge prevede che continuano a conseguire il
diritto a pensione sulla base dei previgenti requisiti anche se perfezionati
dopo il 31.12.2011, nei limiti delle risorse stabilite dal provvedimento di
legge, i seguenti lavoratori:
collocati in mobilità ordinaria, sulla base di accordi sindacali stipulati
anteriormente al 4 dicembre 2011 che maturano i requisiti per il pensionamento
entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;
collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro
il 4 dicembre 2011;
titolari, alla data del 4 dicembre 2011, di prestazione straordinaria a carico
dei fondi di solidarietà di settore, nonché i lavoratori per i quali sia stato
previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di
accesso ai predetti fondi di solidarietà; in tale secondo caso gli interessati
restano, comunque, a carico dei fondi fino al compimento di almeno 59 anni di
età;
autorizzati
alla prosecuzione volontaria antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011;
dipendenti pubblici in
esonero dal servizio alla data del 4 dicembre 2011 ai sensi dell'articolo 72,
comma 1, della legge n. 133/2008; l'esonero si considera comunque in corso
qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre
2011.
Il dispositivo di legge
ricomprende tra i derogati i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in
esonero e contemporaneamente abroga tutte le norme che prevedono la
collocazione in esonero di tale personale e disapplica le leggi regionali che
prevedono lo stesso istituto.
I crietri ed il numero dei
lavoratori derogati dai nuovi requisiti saranno stabiliti con decreto del
Ministro del lavoro e del Ministro dell'economia, da emanare entro tre mesi
dall’entrata in vigore della presente legge, sulla base delle risorse
predeterminate dal comma 15 del dispositivo di legge (240 milioni di euro per
l'anno 2013; 630 milioni di euro per l'anno 2014; 1.040 milioni di euro per
l'anno 2015; 1.220 milioni di euro per l'anno 2016; 1.030 milioni di euro per
l'anno 2017; 610 milioni di euro per l'anno 2018; 300 milioni di euro per
l'anno 2019). Tra i soggetti vanno computati anche i lavoratori derogati dal
regime delle decorrenze mobili introdotto dalla legge n. 122/2010.
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