StatCounter

venerdì 13 gennaio 2012

Interventi in materia previdenziale n. 5

Estratto della Circolare INCA n. 141/2011
Lavoratori derogati
I soggetti che hanno già maturato o che matureranno entro il 31 dicembre 2011 il diritto a pensione di anzianità o di vecchiaia, conservano il diritto al pensionamento sulla base della normativa vigente prima dell’entrata in vigore del decreto e possono chiedere all’ente di appartenenza la certificazione del diritto a pensione.
In tema di certificazione del diritto alla prestazione pensionistica, l’Inps, nel sottolineare con messaggio n. 24126 del 20 dicembre scorso, che tale certificazione ha una funzione dichiarativa e non costitutiva del diritto, ha precisato che il lavoratore che matura entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima dell’entrata in vigore del decreto legge consegue il diritto all’accesso e alla decorrenza della pensione di vecchiaia o di anzianità secondo tale normativa, indipendentemente dalla certificazione del diritto a pensione.
La precisazione dell’Inps è corretta, ma sono altrettanto corrette le nostre indicazioni fornite con la circolare Inca n. 135 del 12.12.2011 di richiedere, comunque, come previsto dall’art. 24 comma 3 del dispositivo di legge, all’Istituto previdenziale di appartenenza, la certificazione del diritto a pensione per avere la certezza della consistenza contributiva e della maturazione dei requisiti per il diritto a pensione. I nuovi requisiti non trovano applicazione, anche se perfezionati dopo il 31 dicembre 2011 (ma comunque entro il 2015) per le lavoratrici che conseguono la pensione sulla base di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e di un’età di almeno 57 anni se dipendenti e di almeno 58 se autonome e che optano per il calcolo contributivo ai sensi dell’art. 1, comma 9 della legge n. 243/2004.
In sede di conversione in legge del decreto, sono state apportate modifiche sostanziali al comma 14 in materia di lavoratori derogati dai nuovi requisiti; pertanto le indicazioni fornite nella circolare Inca n. 135 del 12.12.2011 che riguardano tale aspetto sono superate.
La versione definitiva del comma 14 del dispositivo di legge prevede che continuano a conseguire il diritto a pensione sulla base dei previgenti requisiti anche se perfezionati dopo il 31.12.2011, nei limiti delle risorse stabilite dal provvedimento di legge, i seguenti lavoratori:
 collocati in mobilità ordinaria, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;
 collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;
 titolari, alla data del 4 dicembre 2011, di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore, nonché i lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà; in tale secondo caso gli interessati restano, comunque, a carico dei fondi fino al compimento di almeno 59 anni di età;
 autorizzati alla prosecuzione volontaria antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011;
 dipendenti pubblici in esonero dal servizio alla data del 4 dicembre 2011 ai sensi dell'articolo 72, comma 1, della legge n. 133/2008; l'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011.
Il dispositivo di legge ricomprende tra i derogati i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in esonero e contemporaneamente abroga tutte le norme che prevedono la collocazione in esonero di tale personale e disapplica le leggi regionali che prevedono lo stesso istituto.
I crietri ed il numero dei lavoratori derogati dai nuovi requisiti saranno stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e del Ministro dell'economia, da emanare entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sulla base delle risorse predeterminate dal comma 15 del dispositivo di legge (240 milioni di euro per l'anno 2013; 630 milioni di euro per l'anno 2014; 1.040 milioni di euro per l'anno 2015; 1.220 milioni di euro per l'anno 2016; 1.030 milioni di euro per l'anno 2017; 610 milioni di euro per l'anno 2018; 300 milioni di euro per l'anno 2019). Tra i soggetti vanno computati anche i lavoratori derogati dal regime delle decorrenze mobili introdotto dalla legge n. 122/2010.

Nessun commento:

Posta un commento