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mercoledì 11 gennaio 2012

Interventi in materia previdenziale n. 2

Estratto della Circolare INCA n. 141/2011
Flessibilità e incentivazione

Viene reintrodotto il concetto di flessibilità e di incentivazione per chi prosegue l’attività lavorativa oltre i limiti di età stabiliti per il diritto a pensione.
In realtà per le lavoratrici ed i lavoratori iscritti all’a.g.o., alle forme esclusive e sostitutive dell’ago e alla gestione separata, l’incentivo si concretizza con la “normale” applicazione del metodo di calcolo contributivo attraverso lo sviluppo dei coefficienti di trasformazione oltre l’età di 65 anni.
La novità sta esclusivamente nel fatto che i coefficienti di trasformazione, attualmente definiti fino a 65 anni, saranno sviluppati fino all’età di 70 anni e oltre, per l’applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita previsti dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010.
Si fa passare per flessibilità la possibilità di rinviare il pensionamento e rimanere al lavoro dopo aver maturato i requisiti per il diritto a pensione e per incentivazione il concetto che è alla base del sistema contributivo: maggiore è l’età al momento del pensionamento, maggiori sono i coefficenti di trasformazione del montante.
Per quanto riguarda i coefficienti di trasformazione, va poi tenuto conto che gli stessi sono destinati a diminuire per la revisione periodica, prevista con cadenza triennale dal 2013 e biennale dal 2021 in poi. Pertanto, in prossimità della revisione, potrebbe essere conveniente anticipare il pensionamento piuttosto che rinviarlo.
Altra considerazione è che il cosiddetto incentivo verrà determinato esclusivamente sulla quota contributiva della pensione che, per i soggetti con almeno 18 anni di anzianità contributiva al 1995, è quella relativa alla contribuzione accreditata a partire dal 2012, mentre, per i lavoratori con meno di 18 anni al 1995, è quella accreditata a decorrere dal 1° gennaio 1996.
Per garantire ai lavoratori la possibilità di continuare l’attività lavorativa dopo l’acquisizione del diritto a pensione di vecchiaia, viene disposto che le norme sui licenziamenti individuali per giusta causa, previste dall’articolo 18 della legge n. 300/1970, operano fino al raggiungimento del limite massimo di flessibilità di 70 anni di età.

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