Estratto della Circolare INCA n. 141/2011
Flessibilità e incentivazione
Viene reintrodotto il
concetto di flessibilità e di incentivazione per chi prosegue l’attività lavorativa
oltre i limiti di età stabiliti per il diritto a pensione.
In realtà per le
lavoratrici ed i lavoratori iscritti all’a.g.o., alle forme esclusive e
sostitutive dell’ago e alla gestione separata, l’incentivo si concretizza con
la “normale” applicazione del metodo di calcolo contributivo attraverso lo
sviluppo dei coefficienti di trasformazione oltre l’età di 65 anni.
La novità sta
esclusivamente nel fatto che i coefficienti di trasformazione, attualmente
definiti fino a 65 anni, saranno sviluppati fino all’età di 70 anni e oltre,
per l’applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita previsti dalla legge
n. 122 del 30 luglio 2010.
Si fa passare per
flessibilità la possibilità di rinviare il pensionamento e rimanere al lavoro
dopo aver maturato i requisiti per il diritto a pensione e per incentivazione
il concetto che è alla base del sistema contributivo: maggiore è l’età al
momento del pensionamento, maggiori sono i coefficenti di trasformazione del
montante.
Per quanto riguarda i
coefficienti di trasformazione, va poi tenuto conto che gli stessi sono
destinati a diminuire per la revisione periodica, prevista con cadenza
triennale dal 2013 e biennale dal 2021 in poi. Pertanto, in prossimità della
revisione, potrebbe essere conveniente anticipare il pensionamento piuttosto
che rinviarlo.
Altra considerazione è che
il cosiddetto incentivo verrà determinato esclusivamente sulla quota
contributiva della pensione che, per i soggetti con almeno 18 anni di anzianità
contributiva al 1995, è quella relativa alla contribuzione accreditata a
partire dal 2012, mentre, per i lavoratori con meno di 18 anni al 1995, è
quella accreditata a decorrere dal 1° gennaio 1996.
Per garantire ai
lavoratori la possibilità di continuare l’attività lavorativa dopo
l’acquisizione del diritto a pensione di vecchiaia, viene disposto che le norme
sui licenziamenti individuali per giusta causa, previste dall’articolo 18 della
legge n. 300/1970, operano fino al raggiungimento del limite massimo di
flessibilità di 70 anni di età.
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