BOLLA “Orientalis Ecclesiae”
Giovanni Vescovo
Servo dei Servi di Dio a perpetuo ricordo del fatto
La fama della Chiesa
Orientale, che tanti uomini illustri e
santissimi hanno acquistata e conservata con la più alta virtù;
inoltre i meriti verso questa sacralissima
Cattedra di Pietro, certamente grandi e singolari, fecero sì che i Romani
Pontefici, ai quali niente fu più a cuore che aver cura del popolo cristiano,
riguardassero con particolare amore alla medesima Chiesa, alle sue vicende e
alle sue attività.
Stando così le cose, volendo Noi
provvedere nel modo più adatto ai paesi siciliani di Mezzojuso, Contessa
Entellina e Palazzo Adriano, fondati un tempo da fedeli di rito bizantino e che
fin dal 1937, anno in cui è stata istituita con la Bolla “Apostolica Sedes” la
diocesi di Piana dei Greci, sono soggetti alla giurisdizione di più Ordinari,
dopo aver chiesto il parere di
quanti bisognava interrogare, in forza
della Nostra Autorità apostolica
Decretiamo e comandiamo quanto
segue.
Vogliamo che i Comuni
soprannominati con i loro sacerdoti e fedeli tutti, sia di rito greco che di
rito latino, con tutte le parrocchie, chiese, oratori pubblici e semipubblici,
le case religiose sia maschili che femminili ivi esistenti siano posti sotto la
potestà del solo Vescovo di Piana dei Greci, cessando del tutto la
giurisdizione dell’Arcivescovo di Palermo sul Comune di Mezzojuso e quella
dell’Arcivescovo di Monreale sui Comuni di Contessa Entellina e di Palazzo
Adriano.
Di conseguenza, pertanto,
rendendosi vacanti le parrocchie di rito latino, il Vescovo di Piana dei Greci
provveda a norma del diritto, cessando il privilegio di presentazione da parte
dell’Ordinario di Monreale.
Vogliamo che la presente Bolla
abbia valore ora e nel futuro, così che quanto viene decretato per mezzo di
essa sia religiosamente osservato dagli interessati ed entri perciò in vigore.
La validità della medesima Bolla
non potrà essere intaccata da altre prescrizioni contrarie, alle quali tutte a
mezzo della stessa deroghiamo.
Ordiniamo pertanto che se
qualcuno, qualunque sia l’autorità di cui è rivestito, dovesse operare contro
quanto abbiamo stabilito, sia scientemente che inscientemente, il suo agire sia
ritenuto senza effetto e senza valore.
A nessuno, inoltre, è lecito
alterare questi documenti della Nostra Volontà: anzi agli esemplari o ai tratti
di questa Bolla, siano stampati o manoscritti, che portino il sigillo di
persona costituita in dignità ecclesiastica e nello stesso tempo sottoscritti
da pubblico notaio, si dovrà la stessa fede che si avrà per la presente, quando
verrà mostrata.
Se qualcuno disprezzerà o
comunque rifiuterà questi Nostri Decreti sappia che incorrerà nelle pene
stabilite dal Diritto per coloro che non attuano gli ordini dei Sommi
Pontefici.
Dato in Roma, presso S. Pietro
l’8 luglio dell’anno del Signore 1960, 2° del Nostro Pontificato.
A.G. Card. Cicognani
Giacomo Luigi Card. Copello
Cancelliere della S.R.C.
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