Oggetto: Indennità di maternità e
prescrizione. Sentenza di Cassazione a S.U. n. 5572/2012
Sommario: Per l'indennità di
maternità il decorso del termine prescrizionale è sospeso durante il tempo
necessario all'esaurimento del procedimento amministrativo.
Come è noto, l'indennità di
maternità è soggetta alla prescrizione annuale secondo l'art.6 della
L.138/1943. Sulla decorrenza della prescrizione si è sviluppato un annoso e
complesso dibattito giurisprudenziale tra due indirizzi di Cassazione opposti
che si sono alternati.
Il primo filone interpretativo ha
sostenuto che il termine breve annuale
della prescrizione decorre dal giorno in cui vengono perfezionati i requisiti
del diritto, che diventa quindi esigibile, e che la durata del procedimento
amministrativo, di conseguenza, non incide sul termine stesso.
Il secondo invece si è attestato
sul principio che individua il
decorrere del termine
prescrizionale da quando viene a
conclusione il procedimento in sede amministrativa.
Con una significativa sentenza a
Sezioni Unite la n.5572 / 2012,
ottenuta dall'avv. Sante Assennato del Collegio Legale dell'Inca
Nazionale, la Corte risolve il contrasto giurisprudenziale sancendo il
principio che per l'indennità di maternità non deve essere calcolato il
periodo di svolgimento del procedimento amministrativo ai fini della
prescrizione.
Le Sezioni Unite iniziano l'
esame delle norme relative all'argomento
fin dal R. D.L. n.1827 del 1935 che assume un ruolo centrale
nell'insorto e perdurante contrasto giurisprudenziale, e analizzano
approfonditamente oltre la
L.1204/71, legge di tutela delle lavoratrici madri ed il suo regolamento di
esecuzione, Dpr 1026/76, la L.533/73 sulla formazione del silenzio-rifiuto e la
L.88/89 che norma il contenzioso amministrativo nei confronti dell'Inps.
Inoltre, le Sezioni Unite
esaminano un vasto panorama
giurisprudenziale per il quale vi rimandiamo alla lettura della sentenza
allegata alla News letter dell'Ufficio legale Nazionale del 17.5.2012.
Ci preme sottolineare che quanto sancito
dalle SS.UU consente di prolungare significativamente i termini di decorrenza
della prescrizione portandoli fino ad un mssimo 1 anno e 300 giorni dalla data
di richiesta del beneficio.
In pratica, il termine di
prescrizione annuale comincia a decorre non dalla data di presentazione
della domanda ma dalla conclusione del procedimento amministrativo che non può,
in ogni caso, superare i 300 giorni.
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