1) Il produttore agricolo ordinario, chiunque può dedicarsi all’attività agricola come dall’art. 2135 Cod. Civ. (che sia indifferentemente persona fisica, ente o società). In buona sostanza lo svolgimento dell’attività agricola non è preclusa a nessuno, pur’anche se svolge altre attività. Esistono, di contro, attività professionali che inibiscono lo svolgimento contestuale dell’attività agricola.
2) Imprenditore agricolo professionale, questi usufruisce di maggiori benefici legislativi nello svolgimento dell’attività:
- nell’acquisto di terreni per l’ampliamento dell’azienda paga la sola imposta catastale dell’1% del valore;
-priorità nei benefici regionali,
3) Coltivatore diretto, esercita in prima persona l’attività agricola ed ha il diritto di prelazione sui terreni confinanti.
Tutte tre le figure ora ricordate devono essere in possesso di partita iva ed in talune situazioni pure (ne tratteremo in seguito) dell’iscrizione alla Cciaa.
( Segue )
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