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mercoledì 17 aprile 2024

Vivere nel terzo millennio ... alla luce della Costituzione Italiana (2)

  Argomenti e riflessioni varie

La Salute nella Costituzione:

Art. 38. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidfità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minori hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo stato.

L'assistenza privata è libera.

* * *

 

La questione sanitaria, nel contesto più ampio della politica, dell'economia e delle questioni sociali in Italia ha sempre avuto notevole rilievo.

 Sotto il profilo istituzionale la sanità, in Italia, secondo la previsione dell'art. 117 della Costituzione,  è attribuita alle Regioni nell'ambito della assistenza sanitaria e ospedaliera. Le prime funzioni, dopo l'istituzione delle regioni, sono state trasferite tra il 1972 ed il 1977.

  Nel 1978 è stato istituito il SSN (Servizio Sanitario Nazionale) con l'attribuzione di garantire ad ogni cittadino la tutela della salute a prescindere dalla capacità del beneficiario di pagare il corrispettivo per i servizi prestati.

  Furono quindi istituite le Aziende (potenzialmente) in grado di assicurare l'erogazione delle attività e garantire il complesso insieme dei servizi, fino ad immaginare logiche e strumenti manageriali nella gestione delle aziende sanitarie.

  Il percorso riformatorio, durato decenni e verosimilmente mai da ritenere chiuso,  ha visto il rafforzamento, all'inizio del terzo millennio, delle aziende sanitarie e l'autonomia imprenditoriale (=organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale come dal decreto legislativo 502/1992) che in un certo senso ripensa il processo di regionalizzazione.

 Chiudiamo il quadro normativo generale, ricordando la modifica del Titolo V della Costituzione che altera i rapporti fra Stato e Regioni circa la ripartizione delle funzioni pubbliche in materia di sanità. Il dibattito, comunque, sulla materia sanitaria non si può mai ritenere concluso.

(Segue)  

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