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venerdì 22 luglio 2016

Vivere la vita. L'Occidente ha intrapreso il cammino verso nuovi stili (che per la verità sono sempre esistiti, ma non regolamentati)

In queste ore in Italia tutti i media (giornali, tv, radio, pc etc.) ci riferiscono di nuovi modelli di vita che si fanno largo fra noi. 
La Legge Cirinnà (legge n. 76/2016) ha istituito nel nostro paese le unioni civili tra persone dello stesso sesso e nel contempo  ha regolamentato le convivenze di fatto, disciplinate col contratto di convivenza.
Lasciando da parte le considerazioni etico-morali e religiose di ciascuno (che può pensarla come vuole e secondo la propria visione della vita),  riassumiamo a grandi linee quali sono i diritti e i doveri delle coppie di conviventi secondo questi nuovi modelli di convivenza. 
LA CONVIVENZA
I diritti e gli obblighi previsti dalla Legge Cirinnà non discendono dalla registrazione della convivenza della coppia all’anagrafe del Comune di residenza.
La Legge si applica anche per le convivenze di fatto e non registrate. La registrazione anagrafica serve solamente a facilitare la prova della convivenza, e serve solo nel caso si desidera stipulare un contratto di convivenza.
Per stipulare il contratto di convivenza bisogna essere maggiorenni e fare parte di coppie sia eterosessuali (in alternativa al matrimonio) che omosessuali (in alternativa all’unione civile).
diritti e doveri

Se il partner viene dichiarato inabilitato, il convivente può essere nominato tutore o amministratore di sostegno, può visitare il partner in carcere o in ospedale prestando assistenza in caso di malattia e può dire la sua per quanto riguarda il trattamento terapeutico.
Qualora subentri il decesso del convivente intestatario del contratto di locazione dell'abitazione, il partner può subentrare nel contratto e rimanere nell’immobile. Se il convivente deceduto era proprietario della casa, il partner può continuare a vivere nella dimora per un periodo proporzionale alla durata della convivenza.
Al convivente spetta il risarcimento del danno in caso di morte del partner in caso di infortunio sul lavoro o altro fatto illecito.
Il convivente di fatto che lavora all’interno dell’impresa del partner ha diritto a una partecipazione agli utili e agli incrementi dell’azienda.
Il giudice, su richiesta di uno degli ex conviventi, può stabilire l’obbligo al versamento degli alimenti. Tale obbligo è però valido solo se l’ex partner versa in stato di bisogno.

Rispetto a quanto accade nel matrimonio, non è possibile richiedere il “mantenimento”: gli alimenti sono relativi solo alla necessità di sopravvivenza dell’ex partner e sono quindi inferiori in importo al mantenimento. 

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