In queste ore in Italia tutti i media (giornali, tv, radio, pc etc.) ci riferiscono di nuovi modelli di vita che si fanno largo fra noi.
La Legge Cirinnà (legge n. 76/2016) ha istituito nel nostro paese le
unioni civili tra persone dello stesso sesso e nel contempo ha regolamentato le convivenze di fatto, disciplinate col contratto di convivenza.
Lasciando da parte le considerazioni
etico-morali e religiose di ciascuno (che può pensarla come vuole e secondo la propria visione della vita),
riassumiamo a grandi linee quali sono i diritti e i doveri delle coppie di
conviventi secondo questi nuovi modelli di
convivenza.
LA CONVIVENZA
I diritti e gli obblighi previsti dalla
Legge Cirinnà non discendono dalla registrazione della convivenza della coppia
all’anagrafe del Comune di residenza.
La Legge si applica anche per le
convivenze di fatto e non registrate. La registrazione
anagrafica serve solamente a facilitare la prova della convivenza, e
serve solo nel caso si desidera stipulare un
contratto di convivenza.
Per stipulare il contratto di convivenza
bisogna essere maggiorenni e fare parte di coppie sia eterosessuali (in
alternativa al matrimonio) che omosessuali (in alternativa all’unione civile).
diritti e doveri
Se il partner viene dichiarato
inabilitato, il convivente può essere nominato tutore o
amministratore di sostegno, può visitare il partner in carcere o in ospedale
prestando assistenza in caso di malattia e può dire la sua per
quanto riguarda il trattamento terapeutico.
Qualora subentri il decesso del
convivente intestatario del contratto di locazione dell'abitazione, il
partner può subentrare nel contratto e rimanere nell’immobile. Se il convivente deceduto era proprietario della
casa, il partner può continuare a vivere nella dimora per un periodo
proporzionale alla durata della convivenza.
Al convivente spetta il risarcimento del danno in
caso di morte del partner in caso di infortunio sul lavoro o altro fatto
illecito.
Il convivente di fatto che lavora
all’interno dell’impresa del partner ha diritto a una partecipazione
agli utili e agli incrementi dell’azienda.
Il giudice, su richiesta di uno degli ex
conviventi, può stabilire l’obbligo al versamento degli alimenti. Tale obbligo è però valido solo se l’ex partner
versa in stato di bisogno.
Rispetto a quanto accade nel matrimonio, non è possibile richiedere il “mantenimento”: gli alimenti sono relativi solo alla necessità di
sopravvivenza dell’ex partner e sono quindi inferiori in importo al
mantenimento.
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