Il datore di lavoro è tenuto a denunciare l’infortunio a causa del servizio accaduto al lavoratore e il medico deve dichiarare -alla fine- l’avvenuta guarigione clinica.
Il lavoratore non è tenuto ad inoltrare domanda all’Inail.
In alcuni casi (soprattutto nelle aziende di significativa dimensione) l'Inail chiede al datore di lavoro di procedere a erogare l'indennità temporanea in sua vece. Il datore di lavoro non può rifiutarsi e l’Inail provvede mensilmente al rimborso di quanto anticipato all'azienda.
La normativa in materia di infortuni e malattie professionali in caso di assenza dal lavoro per inabilità temporanea assoluta causata da infortunio o malattia professionale dispone che al lavoratore vengano corrisposte le seguenti prestazioni:
- --Il giorno dell’infortunio il datore di lavoro pagherà il 100% della retribuzione, nulla è a carico dell’Inail.
- --I tre giorni successivi, definiti periodo di carenza, il datore di lavoro corrisponderà il 60% della retribuzione, salvo miglior trattamento previsto da Ccnl e regolamenti. Nulla è a carico dell’Inail.
- --Dal 4° al 9° giorno successivo all’infortunio il datore di lavoro pagherà l’integrazione se prevista da Ccnl mentre l’Inail pagherà l’indennità giornaliera pari al 60% della retribuzione media percepita nei 15 giorni precedenti l’evento.
- Dal 91° giorno successivo fino a guarigione clinica il datore di lavoro pagherà l’integrazione se prevista da Ccnl mentre l’Inail pagherà l’indennità giornaliera pari al 75% della retribuzione media percepita nei 15 giorni precedenti l’evento.
L’obbligo compete anche per tutte le giornate di assenza, festivi compresi.
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