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martedì 12 luglio 2016

Tributi Locali Prescritti. Quanto è facile ... ... difendersi dalle pretese "prescritte" dell'esattore

In Italia, in Sicilia, viviamo tempi non ordinari. Il diritto, la legislazione, il rispetto delle regole sono divenuti "opzionali". Le istituzioni -non sempre- ma in molte circostanze danno il cattivo esempio. La certezza del diritto, lo stato di diritto, sembrano siano stati archiviati. 
In questi giorni a Contessa Entellina "Riscossione Sicilia SpA" sta notificando cartelle esattoriali, "le famose buste nere" relative alla TARSU/2000, "Tassa smaltimento rifiuti" relativa a 16 anni fà. 
Nessun cittadino, per quanto diligente possa essere, infatti, conserva le ricevute e/o la documentazione per così lungo tempo. 
Ed allora, è il caso di ricordare la disciplina sulla "prescrizione" delle pretese pubbliche, specificatamente quella dei tributi.
Le cartelle esattoriali esattoriali vanno in prescrizione 
La legislazione prevede che quando i termini di prescrizione della cartella di pagamento risultano compiuti, l'Esattore non è più tenuto a far partire il pignoramento, il fermo o l’ipoteca sui beni del soggetto che risulta debitore, pena l’illegittimità di tali provvedimenti.
QUANDO SCATTA LA PRESCRIZIONE?
I termini di prescrizione delle cartelle di pagamento scattano quando, dal momento della notifica della stessa o del consecutivo sollecito di pagamento, sono decorsi i termini previsti dalla legge. I suddetti termini non sono sempre uguali, variando in base alla tipologia di debito che la cartella esattoriale reca.
1) Canone Rai ( imposta sulla tv): i termini di prescrizione sono di 10 anni
3) Imposta di registro: i termini di prescrizione sono di 10 anni
4) IVA:  i termini di prescrizione sono di 10 anni
5) IRPEF:  i termini di prescrizione sono di 10 anni
6) IRAP: i termini di prescrizione sono di 10 anni
7) Diritti Camera Commercio: i termini di prescrizione sono di 10 anni
8) TASI, TARI, TARES, TARSU, IMU (tributi locali): i termini di prescrizione sono di 5 anni
10) ICI: i termini di prescrizione sono di 5 anni
12) Contributi INPS: i termini di prescrizione sono di 5 anni
13) Contributi INAIL: i termini di prescrizione sono di 5 anni
15) Contravvenzioni del Codice della Strada: i termini di prescrizione sono di 5 anni
16) Bollo auto: i termini di prescrizione sono di 3 anni
E’ ANDATA IN PRESCRIZIONE?
Il debitore deve verificare la data dell’ultima notifica ricevuta dall'Esattore concernente il debito.
In sostanza, se la cartella di pagamento TARSU/2000 è stata ricevuta nel 2001 e poi null'altro è pervenuto riferito a tale addebito, i termini di prescrizione (in questo caso di 5 anni) si compiono nel 2006, vale a dire 5 anni dopo data in cui è stato notificata la cartella (a cui nessun altro sollecito è seguito). 
E' doveroso verificare se le cartelle esattoriali -con successivi diversi debiti- abbiano richiamato la Tarsu/2000.
La decorrenza del termine di prescrizione, infatti, riprende ogni volta che il contribuente riceve un nuovo avviso di pagamento, soltanto però se lo stesso riporta con precisione l’ammontare dovuto e la causale. 
Anche il preavviso di fermo o di ipoteca inviato dall'esattore al contribuente per avvisare dell’imminente provvedimento cautelare, è considerato un atto che interrompe la prescrizione.
TUTELARSI DALLA RISCOSSIONE COATTIVA 
Nel caso di cartelle esattoriali prescritte, come detto, l'Esattore non può procedere alla riscossione coattiva, dovendo invece eliminare opportunamente la cartella ormai prescritta dalla posizione debitoria del soggetto contribuente.
Quando questo non si verifica e anzi viene ugualmente avviato il pignoramento, anche in caso di subentrata prescrizione, il contribuente per tutelarsi può fare opposizione all’esecuzione forzata, agendo in tribunale ordinario e così contestando il pignoramento mediante avvocato. Sarà, poi, lo stesso tribunale a stabilire se interrompere o meno l’esecuzione rinviando successivamente il contribuente al giudice competente sulla base dell’imposizione oggetto della discussione.
Nel caso in cui l'Esattore abbia provveduto ad inviare al contribuente un preavviso di ipoteca o di fermo auto, quest’ultimo avrà la possibilità di avanzare ricorso per ogni tipologia di debito, di fronte al giudice di volta in volta competente.
1) Bollo auto: Commissione Tributaria Provinciale
2) Canone Rai (imposta sulla tv): Commissione Tributaria Provinciale
3) TARSU, TARES, TARI, TASI, IMU, ICI, TOSAP e altre tasse locali: Commissione Tributaria Provinciale
4) IVA, IRPEF, IRAP: Commissione Tributaria Provinciale
5) Contributi INPS: Tribunale ordinario, sezione lavoro e previdenza
6) Contributi INAIL: Tribunale ordinario, sezione lavoro e previdenza

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