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giovedì 17 ottobre 2024

Dai Cardona-Peralta, ai Gioeni per arrivare ai Colonna

Iniziamo quanto ci siamo proposto con un approccio di carattere generale, di assetto storico-istituzionale del regime baronale nell’Isola, prescindendo per intanto dai casati baronali su cui contiamo di doverci soffermare.

Merum et Mixtum Imperium

 Proposito del curatore del Blog e’ di voler sviluppare su più pagine, come anticipato più volte, in termini socio-economici e giuridici il regime  “feudale” del periodo storico che va dall’insediamento dei coloni albanesi sui territori che oggi ricadono nella giurisdizione territoriale di Contessa Entellina, quindi dal XV secolo, fino al 1812, anno in cui quell’assetto -istituzionale- viene abolito nell’Isola dalla monarchia dei Borboni per il portato culturale e di crescita civile discendenti dalla Rivoluzione francese (1789-1799).

  Quell’ordinamento, sulla base delle secolari costituzioni varate dal primo Regno Normanno e in seguito ri-disciplinate dall'Imperatore Federico II  (1194-1250), fino al 1812 aveva consentito ai Baroni siciliani (e discendenti) il possesso di vasti  feudi su cui esercitare la più vasta giurisdizione, per la sola condizione e merito di avere prestato servizio militare a fianco del re normanno.

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 Il Merum et Mixtum Imperium

Il potere più rilevante di cui godevano le “signorie” feudali nell’Isola nel lungo Medio Evo e poi dall’alba della modernità fino al 1812 e’ sicuramente stato il diritto di amministrare la giustizia sulle popolazioni che insistevano all’interno della loro baronia. Potere che derivava loro dalla concessione  del mero e misto imperio. Il “misto imperio” corrispondeva alla bassa giustizia, ossia al “diritto di comminare lievi pene corporali infra relegazione (=isolamento forzato) e pena pecuniaria fino ad onze quattro”, poi aumentata a sette; mentre il “mero imperio” consisteva “nell’habere gladio potestatem ad puniendum facinoros morte, esilio et relegazione”.

Si trattava quindi della giurisdizione che i Baroni possedevano per esercitare sia la giurisdizione civile che penale. Era ovvio pertanto che il Barone e i personaggi da lui delegati sui territori di sua pertinenza disponevano di un forte controllo sulla popolazione.

Quel potere pubblico (Imperium), sul territorio disponeva di una serie di canali di intervento che potevano inevitabilmente interferire nella vita di chiunque. Esso accertava gli illeciti, esso applicava le sanzioni, esso poteva pervenire alla composizione dei conflitti. Il tratto distintivo di quel tipo di giustizia era la sua vocazione pluralistica, poteva purtroppo pervenire a qualsiasi, anche premeditato, giudizio.

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