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sabato 20 giugno 2015

Uomini, fatti, eventi. Come li ricordiamo oggi

20 Giugno

Era il 20 giugno 2001 e ’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) istituisce la “Giornata Mondiale del Rifugiato” da tenersi tutti gli anni il 20 di giugno allo scopo di sensibilizzare in tutto il mondo l’opinione pubblica sul problema dei rifugiati.


Quest’anno l’UNHCR dedica la Giornata Mondiale del Rifugiato al 60° anniversario della Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo Status dei rifugiati, il primo accordo internazionale che impegna gli stati firmatari a concedere protezione a chi fugge dalle persecuzioni per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per opinioni politiche. 



L’agenzia UNHCR fu creata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1950 e di fatto, incominciò ad operare il 1° gennaio 1951.

Stati che ancora si stavano riprendendo dalle devastazioni della Seconda Guerra Mondiale volevano accertarsi di avere un’organizzazione forte ed efficace che badasse agli interessi dei rifugiati o li “proteggesse” nei paesi in cui avevano cercato asilo. L’UNHCR fu anche incaricata di aiutare i governi a trovare “soluzioni permanenti” per i rifugiati.
Il mandato originario dell’UNHCR era limitato ad un programma di tre anni destinato ad aiutare coloro che erano ancora rifugiati della Seconda Guerra Mondiale. Tuttavia, gli esodi non solo non cessarono, ma si trasformarono in un fenomeno persistente su scala mondiale. 
Nel dicembre del 2003, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite abolì l’obbligo per l’agenzia di rinnovare il proprio mandato ogni pochi anni.
Lo statuto dell’UNHCR fu redatto praticamente in simultanea con la Convenzione del 1951 sui Rifugiati; ne consegue che lo strumento chiave del diritto internazionale e l’organizzazione designata al suo monitoraggio sono particolarmente ben sincronizzati.
L’Articolo 35 della Convenzione del 1951 rende esplicita la relazione e richiede agli stati di cooperare con l’UNHCR sulle questioni relative alla messa in vigore della Convenzione stessa e ad eventuali leggi, regolamenti o decreti che gli stati possono redigere e che possono avere un effetto sui rifugiati.

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