A decorrere dall’anno 2015 l’esenzione
Imu prevista dall’art. 7, co. 1, lett. h)
del D.lgs. n. 504 del 1992, applicabile in
Imu in forza del rinvio operato dall’art.
9, co. 8 del D.lgs. n. 23 del 2011, spetta:
a) ai terreni agricoli, nonché a
quelli non coltivati, ubicati nei
comuni classificati totalmente
montani di cui all'elenco dei
comuni italiani predisposto
dall'ISTAT (art. 1, co. 1, lett. a)
del Dl n. 4 del 2015);
b) ai terreni agricoli, nonché a
quelli non coltivati, ubicati nei
comuni delle isole minori di cui
all'allegato A della legge n. 448
del 2001 (art. 1, co. 1, lett. a-bis)
del Dl n. 4 del 2015);
c) ai terreni agricoli, nonché a
quelli non coltivati, posseduti e
condotti dai coltivatori diretti e
dagli imprenditori agricoli
professionali di cui all’art. 1 del
D.lgs. n. 99 del 2004, ubicati nei
comuni classificati parzialmente
montani di cui allo stesso elenco
ISTAT (art. 1, co. 1, lett. b) del
Dl n. 4 del 2015).
Le prime due forme di esenzioni sono
oggettive, nel senso che spettano
indipendentemente dalla qualifica del
soggetto possessore. Pertanto, nei
Comuni montani e nei Comuni delle isole
minori, l’esenzione opera per tutti i
terreni, coltivati o non coltivati, da
chiunque posseduti.
Nei Comuni parzialmente montani,
invece, l’esenzione è condizionata al
possesso dei terreni da parte di un
coltivatore diretto o imprenditore
agricolo iscritto alla previdenza
agricola. Pertanto, nel caso di terreno
posseduto da soggetto diverso da CD o
IAP, questo sarà sempre soggetto ad
imposizione, senza alcuna agevolazione.
L’art. 1, co. 1, lett. b) del Dl n. 4 del
2015 estende l’esenzione prevista per i
terreni ubicati nei Comuni parzialmente
montani anche all’ipotesi di concessione
degli stessi in comodato o in affitto a
CD o IAP.
L’esenzione in questione
opera a condizione che il possessore
sia comunque egli stesso un CD o IAP
iscritto alla previdenza agricola.
Il Ministero dell’economia al riguardo
ha precisato, nella risoluzione n. 2/DF
del 3 febbraio 2015, che «la
disposizione fiscale non è suscettibile
di intervenire sulle condizioni richieste
dalla normativa di settore diretta a
stabilire i requisiti per la qualifica di
CD o IAP, iscritto nella previdenza
agricola, con la conseguenza che, per
applicare l’estensione di cui alla lett. b)
in commento, è necessario che il
concedente possieda e conduca almeno
un altro terreno».
Tale precisazione
sembra richiamare l’esigenza che,
affinché risulti applicabile l’estensione
del beneficio al caso di concessione in
affitto o comodato del terreno da
parte di un CD o IAP, il beneficio
stesso debba risultare già applicato al
contribuente e non possa sorgere
esclusivamente per effetto della
concessione stessa.
L’autorevolezza
della fonte merita la più accurata
considerazione, anche se sulla base
della lettera normativa l’ulteriore
requisito non sembra espressamente
menzionato”
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