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mercoledì 3 giugno 2015

IMU terreni agricoli 2015. L'interpretazione dell'ifel, istituto per la finanza e l' economia locale

A decorrere dall’anno 2015 l’esenzione Imu prevista dall’art. 7, co. 1, lett. h) del D.lgs. n. 504 del 1992, applicabile in Imu in forza del rinvio operato dall’art. 9, co. 8 del D.lgs. n. 23 del 2011, spetta: 
a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT (art. 1, co. 1, lett. a) del Dl n. 4 del 2015); 
b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge n. 448 del 2001 (art. 1, co. 1, lett. a-bis) del Dl n. 4 del 2015); 
c) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.lgs. n. 99 del 2004, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT (art. 1, co. 1, lett. b) del Dl n. 4 del 2015).
Le prime due forme di esenzioni sono oggettive, nel senso che spettano indipendentemente dalla qualifica del soggetto possessore. Pertanto, nei Comuni montani e nei Comuni delle isole minori, l’esenzione opera per tutti i terreni, coltivati o non coltivati, da chiunque posseduti. 
Nei Comuni parzialmente montani, invece, l’esenzione è condizionata al possesso dei terreni da parte di un coltivatore diretto o imprenditore agricolo iscritto alla previdenza agricola. Pertanto, nel caso di terreno posseduto da soggetto diverso da CD o IAP, questo sarà sempre soggetto ad imposizione, senza alcuna agevolazione. 
L’art. 1, co. 1, lett. b) del Dl n. 4 del 2015 estende l’esenzione prevista per i terreni ubicati nei Comuni parzialmente montani anche all’ipotesi di concessione degli stessi in comodato o in affitto a CD o IAP. 
L’esenzione in questione opera a condizione che il possessore sia comunque egli stesso un CD o IAP iscritto alla previdenza agricola. 

Il Ministero dell’economia al riguardo ha precisato, nella risoluzione n. 2/DF del 3 febbraio 2015, che «la disposizione fiscale non è suscettibile di intervenire sulle condizioni richieste dalla normativa di settore diretta a stabilire i requisiti per la qualifica di CD o IAP, iscritto nella previdenza agricola, con la conseguenza che, per applicare l’estensione di cui alla lett. b) in commento, è necessario che il concedente possieda e conduca almeno un altro terreno». 
Tale precisazione sembra richiamare l’esigenza che, affinché risulti applicabile l’estensione del beneficio al caso di concessione in affitto o comodato del terreno da parte di un CD o IAP, il beneficio stesso debba risultare già applicato al contribuente e non possa sorgere esclusivamente per effetto della concessione stessa. 
L’autorevolezza della fonte merita la più accurata considerazione, anche se sulla base della lettera normativa l’ulteriore requisito non sembra espressamente menzionato”

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