La Regione ha diffuso la circolare esplicativa della legge
6/2011, in materia di elezioni comunali. Nelle prossime consultazioni
amministrative, gia’ fissate in Sicilia in 149 comuni per il 6 e 7 maggio (ballottaggio il 20 e
21) si votera’ con il nuovo sistema
elettorale.
La nuova legge modifica in parte il sistema precedente,
introducendo la novità che il voto espresso dall’elettore
per la lista dei candidati al consiglio comunale non si estende al
candidato sindaco cui la stessa e’ collegata e viceversa (cosiddetto
effetto trascinamento).
L’elettore dovrà pertanto
manifestare espressamente il voto, sia per il candidato
consigliere, sia per il candidato sindaco.
Inalterata rimane invece il ‘voto disgiunto’, la possibilita’
di esprimere la preferenza per un candidato sindaco e per una lista ad
esso non collegata.
E' previsto, inoltre, l’obbligo della
rappresentanza minima di genere, sia nella composizione delle liste
(almeno un quarto), sia in quella delle giunte (almeno un assessore). Nella composizione delle giunte il numero e' di almeno 4 nei comuni superiori a 10 mila abitanti.
E' determinata l’incompatibilita’ a far parte della giunta per i congiunti piu’
stretti di sindaco (o presidente della Provincia), assessori e
consiglieri.
E' ammessa la
possibilita’ per i consiglieri di essere nominati assessori (fino al
massimo del 50 per cento dei componenti la giunta). La
percentuale per l’approvazione della mozione di sfiducia del sindaco o
del presidente pasa dal 65 per cento dei componenti ai 2/3 dei componenti.
Viene introdotto l’istituto
della revoca del presidente del consiglio su voto dei almeno i 2/3 dei componenti il consiglio.
La legge chiarisce, inoltre, che i voti
raccolti dalle liste che non abbiano superato la soglia di sbarramento
del 5 per cento non sono computabili per l’attribuzione del premio di
maggioranza. In tema di circoscrizioni di decentramento, l’elezione del
presidente e’ diretta.
Viene introdotta ancora la fascia dei comuni
tra 10 e 15 mila abitanti, prevedendo una sorta di sistema misto. Cosi’
come nei comuni con popolazione inferiore, non e’ previsto in questo caso il turno di
ballottaggio. L’elezione dei consiglieri, invece, avviene con il metodo
proporzionale D’Hondt (come nei comuni piu’ grandi) e cosi’ anche
l’attribuzione del premio di maggioranza del 60 per cento, la
possibilita’ del collegamento del sindaco a piu’ liste e la soglia di
sbarramento del 5% per l’assegnazione dei seggi.
Viene illutrata una prima disposizione di salvataggio delle province, destinate -per la loro inutilità e parassitismo- all'estinzione.
Questa nuovaa legge contiene le nuove
norme sulle funzioni e gli organi di governo delle province.
La normativa, cosi’ come a livello
nazionale, attribuisce alle province regionali funzioni di indirizzo e
coordinamento e rinvia l’adozione di una riforma organica a un
successivo disegno di legge, da emanarsi entro il 31 dicembre 2012.
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