Numerose sono state negli ultimi tempi le proteste dei cittadini che
trovandosi in difficoltà finanziarie sono state coinvolti nelle procedure dell’Esattoria,
quello strumento che deve assicurare risorse alle casse pubbliche anche quando
il “liquido” non esiste nella disponibilità del contribuente.
Quali sono i rimedi a queste antipatiche circostanze ?
Se il contribuente si trova in situazione di obiettiva difficoltà ad
adempiere ai propri debiti tributari, la legge prevede diverse forme di
rateizzazione
-sia per le somme iscritte a ruolo,
-per quelle dovute in caso di definizione dell’accertamento per
acquiescenza, accertamento con adesione e conciliazione giudiziaria,
-nonché per le somme dovute a seguito dei controlli automatici (art.36 bis
del D.P.R. 600/73) e dei controlli formali (art.36 ter del D.P.R. 600/73)
risultanti dai così detti “avvisi bonari.
A)
Per le somme iscritte a ruolo, l’Agente della Riscossione, dopo la notifica
della cartella di pagamento, in caso di comprovata situazione di obiettiva
difficoltà economica, può concedere la rateizzazione del credito fino a 72 rate mensili, secondo un criterio
che tiene conto dell’importo dilazionato e del grado di liquidità del debitore.
Non è più necessario fornire all’Agente della Riscossione alcuna garanzia, a prescindere dall’entità della somma iscritta a ruolo.
Non è più necessario fornire all’Agente della Riscossione alcuna garanzia, a prescindere dall’entità della somma iscritta a ruolo.
In caso di mancato pagamento della prima rata o di due successive, precedentemente
la legge faceva scattare la decadenza dalla dilazione ed il recupero
dell’intera somma con la sanzione del 30% e gli interessi. Ma a seguito delle
disposizioni contenute nella legge di conversione del “Decreto Monti” (legge
22/12/2011 n.214), è stata data al contribuente, sempre che non sia intervenuta
decadenza ed in caso di comprovato peggioramento della sua situazione di
obiettiva difficoltà a pagare, la possibilità di dilazionare per una seconda volta
il suo debito fino ad un massimo di 72 mesi (6 anni).
La stessa norma, sempre in presenza delle cennate condizioni di
peggioramento della situazione, ha ammesso pure (in questo caso in maniera
transitoria) la proroga della rateizzazione anche per le somme già dilazionate
e per le quali, alla data del 6 dicembre 2011, si era già verificato il mancato
pagamento della prima rata o di due successive.
Con l’entrata in vigore del Decreto Legge “semplificazioni”, ossia il n. 16 del
2/3/2012, al contribuente vengono fatte ulteriori concessioni:
a) E’possibile la rateizzazione del debito con rate crescenti.
b) D’ora in poi la decadenza si verifica solo in caso di mancato pagamento di due rate consecutive (mentre prima bastavano due rate anche l’una distante dall’altra).
c) Dopo la concessione della rateizzazione, l’agente della riscossione non può iscrivere ipoteca, a meno che non sopraggiunga decadenza. Restano valide, comunque, le ipoteche già iscritte.
a) E’possibile la rateizzazione del debito con rate crescenti.
b) D’ora in poi la decadenza si verifica solo in caso di mancato pagamento di due rate consecutive (mentre prima bastavano due rate anche l’una distante dall’altra).
c) Dopo la concessione della rateizzazione, l’agente della riscossione non può iscrivere ipoteca, a meno che non sopraggiunga decadenza. Restano valide, comunque, le ipoteche già iscritte.
B)
Con una direttiva Equitalia, uguale ad un’altra disposizione della Serit
Sicilia spa, e’ passata a 20.000 Euro
(prima era 5.000) la somma dilazionabile a semplice richiesta del contribuente,
senza necessità di dimostrare la situazione di temporanea obiettiva difficoltà
economica.
Inoltre, l’indice “alfa” (debito complessivo diviso il valore della produzione - che doveva essere almeno 3),contrariamente al passato, non è più un elemento che può determinare la mancata concessione della rateizzazione. Può solo incidere sul numero delle rate.
Resta, comunque, la necessità della dimostrazione della mancanza di liquidità attraverso l’Indice di liquidità” (liquidità differita e corrente diviso il passivo corrente).
Inoltre, l’indice “alfa” (debito complessivo diviso il valore della produzione - che doveva essere almeno 3),contrariamente al passato, non è più un elemento che può determinare la mancata concessione della rateizzazione. Può solo incidere sul numero delle rate.
Resta, comunque, la necessità della dimostrazione della mancanza di liquidità attraverso l’Indice di liquidità” (liquidità differita e corrente diviso il passivo corrente).
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